FIRENZE – Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig.
Silvano Torrini, nelle sedute del 27 e 28 Marzo 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano.
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quindicesima giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società ACR MESSINA, ALESSANDRIA, AVELLINO, AUDACE CERIGNOLA, CESENA, FOGGIA, LATINA, LUCCHESE, PESCARA, e TRENTO hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenza dannose;
-ovvero intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità, anche in considerazione della loro dimensione, contenuto o percepibilità;
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.
AMMENDA
€ 3000 MONOPOLI
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato dal Settore Ospiti:
1. al 15°, 30° e 46° minuto del primo tempo e al 45° minuto del secondo tempo, all’interno del terreno di gioco quattro fumogeni, provocando, in tutte le predette circostanze, la bruciatura del manto erboso; i predetti lanci hanno ritardato la ripresa del gioco di circa 1 minuto ciascuno nel primo tempo e di 30 secondi nel secondo tempo;
2. nel corso della gara dodici bicchieri in plastica da ½ litro semipieni e una bottiglietta da ½ litro semipiena d’acqua all’interno del recinto di gioco, senza conseguenze;
3. al 9° minuto del secondo tempo, all’interno del terreno di gioco una parte di un seggiolino in plastica divelto dagli spalti, senza conseguenze;
4. al 15° minuto del secondo tempo, sul terreno di gioco un tappo in plastica, senza conseguenze;
5. al fischio finale del primo tempo, all’interno del terreno di gioco, una parte in ferro divelta precedentemente della recinzione del Settore loro riservato, senza conseguenze;
6. al termine della gara, all’interno del terreno di gioco, una mazza in plastica con l’estremità ricoperta da nastro aderente di color nero utilizzata per battere il tamburo, senza conseguenze;
7. al 31° minuto del secondo tempo, per aver dato fuoco ad una felpa di colore azzurro riportante il logo della società Virtus Francavilla per poi lanciarla, al termine della gara, all’interno del terreno di gioco;
B) per fatti per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti:
1. nell’avere danneggiato quattro seggiolini e bruciato un seggiolino all’interno del Settore loro riservato;
2. nell’avere danneggiato una parte dei servizi igienici loro riservati.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto alla bruciatura del manto erboso e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta; considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (referto arbitrale, r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
€ 2000 VIRTUS FRANCAVILLA
per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati in Curva Sud, integranti anche violenza e ingiuria sulla persona, consistiti nell’avere, dal 3° al 5° minuto della gara, attinto con numerosi sputi, acqua e birra i giocatori della Società Monopoli mentre effettuavano il riscaldamento a bordo campo. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutata la particolare odiosità della condotta posta in essere (r. proc. fed.).
€ 2000 TURRIS
per avere alcuni dei suoi sostenitori posizionati nella Curva Nord intonato, all’ingresso delle squadre in campo e sino al primo minuto di gioco, per la durata di circa due minuti, cori offensivi e insultanti nei confronti della Squadra avversaria che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante, in quanto riferiti in modo generico a tutta la squadra, comportamento del quale farebbe, comunque, difetto il requisito della dimensione. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed, r. c.c.).
€ 1000 CATANZARO
per avere i suoi sostenitori intonato, al 39° minuto del secondo tempo, cori offensivi, insultanti e comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale nei confronti dei tifosi di altra Squadra avversaria. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed).
€ 1000 POTENZA
A) per avere, al 1° minuto della gara, circa duecento dei suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Ovest (ivi presenti nel numero complessivo di milletrecento circa) intonato per tre volte cori oltraggiosi e comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale nei confronti dei tifosi avversari;
B) per avere, al termine della gara, circa cento dei suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Ovest (ivi presenti nel numero complessivo di milletrecento circa) intonato per tre volte cori oltraggiosi e comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale nei confronti dei tifosi avversari. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
€ 1000 RIMINI
per avere per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi durante la partita dai suoi sostenitori posizionati in Curva Est integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato e fatto esplodere, all’interno del recinto di gioco, due petardi di notevole intensità (bombe carta). Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
€ 800 JUVE STABIA
per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori presenti nel Settore Ospiti integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver fatto esplodere nel Settore loro riservato sei petardi di lieve intensità, senza arrecare alcun danno a persone e cose. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c.).
€ 500 TRIESTINA
per essere tre persone non identificate, ma riconducibili alla Società, transitate al termine della gara all’interno del recinto di gioco e del terreno di gioco, mentre i tesserati e la Squadra Arbitrale erano ancora in campo, e per avere sostato nella zona spogliatoi nonostante non fossero inseriti in distinta. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S (r. proc. fed., r.c.c.).
€ 400 CARRARESE
per avere i suoi sostenitori, posizionati nella Curva Gradinata Nord, al 14° e 16° minuto del primo tempo, intonato ripetutamente un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
€ 400 PRO VERCELLI
per fatti per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato cinque seggiolini all’interno della Tribuna Ospiti loro riservata. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., supplemento r. c.c., documentazione fotografica – obbligo di risarcimento danni se richiesto).
€ 400 TARANTO
per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato all’interno del recinto di gioco:
1. prima della ripresa della gara, mentre le squadre raggiungevano il terreno di gioco, una bottiglia d’acqua semipiena, priva di tappo;
2. al termine della gara, mentre le squadre rientravano negli spogliatoi, una bottiglietta d’acqua semipiena, con tappo. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
€ 300 ALESSANDRIA
per avere i suoi sostenitori posizionati in Gradinata Nord intonato, al 50° minuto circa, per tre volte, cori oltraggiosi nei confronti dell’Arbitro. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
€ 300 FOGGIA
per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati in Curva Nord Franco Mancini, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 20° minuto del secondo tempo, all’interno del recinto di gioco una bottiglietta d’acqua in plastica da 0,50 cl mezza vuota, senza recare nessun danno a cose e a persone. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S. valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
€ 300 GIUGLIANO
per avere consentito ad un tifoso di fare accesso sul terreno di gioco al termine della gara per festeggiare la vittoria della Squadra di casa. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. c.c.).
€ 200 GUBBIO
per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere imbrattato con scritte realizzate con colore nero gli interni e una porta dei bagni a loro riservati. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica – obbligo di risarcimento danni se richiesto).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI
ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 4 APRILE 2023 ED
EURO 500 DI AMMENDA
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI
ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 4 APRILE 2023
GIOVE GIUSEPPE (TARANTO)
per avere, al 40° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta e irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto protestava nei confronti di una sua decisione colpendo con un pugno la panchina e proferendo nei suoi confronti una frase irriguardosa, ripetendola per tre volte. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessiva dei fatti (r. IV Ufficiale).
DIRIGENTI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR)
COLLABORATORI NON ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI
ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 5 APRILE 2023
ALESSANDRO VACCA (VIRTUS VERONA) per avere, al 31° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta offensiva verso l’Assistente Arbitrale n. 2 in quanto proferiva nei suoi confronti frasi irriguardose e, al termine della gara, mentre i calciatori e la Quaterna Arbitrale erano ancora in campo, scavalcava la recinzione della Tribuna entrando sul terreno di gioco per poi dirigersi nella zona antistante gli spogliatoi. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (referto arbitrale, r. c.c.).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E EURO 500 DI AMMENDA
ANDREOLETTI MATTEO (PRO SESTO)
A) per avere, al 28° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto protestava nei confronti di una decisione arbitrale, pronunciando all’indirizzo della stessa una frase irrispettosa;
B) per avere tenuto un comportamento non corretto nei confronti degli avversari, in quanto rivolgeva la medesima frase ai componenti della panchina avversaria, provocando una situazione di tensione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma1, lett. a), C.G. S, ritenuta la continuazione e valutate le modalità complessive della condotta (r. IV ufficiale).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
ALLENATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (II INFR)
AMMONIZIONE (I INFR)
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED EURO 200 DI AMMENDA
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (X INFR)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (XIII INFR)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
AMMONIZIONE (XII INFR)
AMMONIZIONE (XI INFR)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
AMMONIZIONE (VII INFR)
AMMONIZIONE (VI INFR)
AMMONIZIONE (III INFR)
AMMONIZIONE (II INFR)
AMMONIZIONE (I INFR)
Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall’art. 71 C.G.S.
Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:
– addebito su conto campionato;
– assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
– bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000
Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.
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