Serie C

Squalificati in Serie C 2022/2023 dopo la 35° giornata

Tre giornate di squalifica per Dimarco del Fiorenzuola, due per Compagnon della Juventus Next Gen e Salvato di Torres

FIRENZE – Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 3 e 4 Aprile 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano. Il Giudice Sportivo, premesso che, in occasione delle gare disputate nel corso della 16 giornata di ritorno del Campionato, i sostenitori delle Società CESENA, RIMINI, REGGIANA, ACR MESSINA, AVELLINO, AUDACE CERIGNOLA, CROTONE, LECCO, PESCARA, POTENZA e TRIESTINA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:

– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA’

AMMENDA

  • € 400,00 FERMANA per aver causato, al 39° minuto del secondo tempo, la sospensione della gara per 6 minuti a causa dello spegnimento improvviso delle luci sul terreno di gioco. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, artt. 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. arbitrale).
  • € 300,00 AQUILA MONTEVARCHI per avere, al 27° del secondo tempo, i quattro quinti circa dei suoi duecentocinquanta sostenitori posizionati nella curva sud intonato per tre volte cori oltraggiosi nei confronti di Istituzioni Calcistiche. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S. (r. proc. Fed., r. c.c.)., valutate le modalità complessive dei fatti.
  • € 200,00 OLBIA per aver causato un ritardo di 3 minuti sull’orario di inizio della gara a causa della riparazione della rete di una porta. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, artt. 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. arbitrale).
  • € 1800 CROTONE
    A) per avere i suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Sud, intonato, dal 15° al 16° minuto circa del primo tempo, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto e comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante di tipo razziale;
    B) per avere i suoi sostenitori posizionati nel proprio Settore Curva Sud, intonato al 18° minuto del secondo tempo un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi avversari. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti, e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
  • € 1500 ACR MESSINA per avere alcuni dei suoi sostenitori posizionati nella Curva Sud intonato, al 20° minuto del secondo tempo, per la durata di circa due minuti, ed al termine della gara cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto e comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, non idonei a porre in essere un comportamento discriminante di tipo razziale. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed, r. c.c.).
  • € 1500 JUVE STABIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere:
    1 – fatto esplodere sei petardi nel Settore da loro occupato;
    2 – lanciato, un sostenitore posizionato nel Settore Tribuna Scoperta sul terreno di gioco, una bottiglietta piena d’acqua senza il tappo al 35° minuto del secondo tempo in direzione della panchina della Squadra avversaria senza colpire alcuno;
    3 – acceso diversi fumogeni, uno dei quali generava, al 33° minuto circa del primo tempo, un principio di incendio nel proprio Settore, prontamente spento dagli stessi tifosi.
    Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto al principio di incendio (r. proc. fed., r. c.c.).
  • € 1000 PRO VERCELLI per avere i suoi raccattapalle, dal 30° minuto del secondo tempo fino al termine della gara, ritardato volontariamente la ripresa del gioco, restituendo in ritardo i palloni quando uscivano dal terreno di gioco. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 6 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, r. c.c.).
  • € 900 AVELLINO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere:
    1 – lanciato sul terreno di gioco un fumogeno al 1° minuto del primo tempo da parte dei sostenitori posizionati in Curva Ospiti;
    2 – danneggiato un tubo del wc e il pannello inferiore di una porta del bagno degli uomini del Settore Curva Ospiti loro riservato.
    Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti. Misura attenuata in considerazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica – obbligo di risarcimento danni se richiesto).
  • € 800 FIDELIS ANDRIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati in Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato nel recinto di gioco un petardo, al 5° minuto del primo tempo. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
  • € 600 GELBISON per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 49° minuto del secondo tempo, nel recinto di gioco un contenitore di un fumogeno vuoto, senza colpire alcuno. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c.).
  • € 400 PIACENZA
    A) per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore loro riservato, consistiti nell’avere danneggiato una vetrata del Settore G della Tribuna Trevisan;
    B) per avere, un proprio tesserato non identificato colpito con violenza un tavolino posto nel corridoio adiacente allo spogliatoio degli arbitri danneggiandolo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S. valutate le modalità complessive dei fatti, che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., supplemento r. c.c. – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
  • € 400 TRIESTINA
    A) per avere i suoi sostenitori, presenti nella Curva Furlan, causato un ritardo di 3 minuti circa sull’orario di inizio della gara per il fumo causato dall’accensione di fumogeni;
    B) per avere i suoi sostenitori, presenti nella Curva Furlan, intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Istituzioni dello Stato, al 22° minuto della gara, per due volte, e al 70° minuto per una volta.
    Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).
  • € 300 MANTOVA per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato un asciugamano elettrico ubicato nei servizi igienici loro riservati. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. c.c. – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
  • € 200 TARANTO per avere i suoi sostenitori posizionati nel proprio Settore Curva Nord Settore Ospiti, intonato al 32° minuto del primo tempo un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi avversari. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

GARA GIUGLIANO – CATANZARO DEL 2 APRILE 2023
Il Giudice Sportivo,
lette le relazioni dei componenti della Procura Federale e del Commissario di Campo – Delegato di Lega ed i rispettivi supplementi, osserva quanto segue. Nelle richiamate relazioni e supplementi si riferisce, tra l’altro, che, al minuto 38° circa del primo tempo, i sostenitori del Catanzaro presenti nel Settore Ospiti, rivolgevano cori espressione di discriminazione razziale, prima fischiando e poi intonando il verso buu, verso un calciatore di colore del Giugliano mentre si accingeva a battere un calcio da fermo e che tali cori avevano durata di circa 10 secondi. I predetti sostenitori erano presenti in circa 350 e si rendevano responsabili, nel numero di circa 200, dei cori sopra riportati. I cori venivano percepiti da tutti e due i collaboratori della Procura, opportunamente posizionati anche in parti dell’impianto distanti dal Settore sopradetto, nonché dal Commissario di Campo – Delegato di Lega. Va sottolineato in proposito che i tre autori dei referti si trovavano in parti del campo tali da coprire un’area molto estesa.

Ad avviso di questo Giudice la dimensione dei cori si deve valutare rilevante, in considerazione del numero complessivo di sostenitori presenti nell’impianto e della percentuale superiore alla metà di coloro che erano presenti nel Settore Ospiti ed hanno posto in essere la condotta discriminatoria in esame. Del pari, si deve ritenere rilevante la percezione reale del fenomeno, come sopra già specificata. Ne consegue che i predetti comportamenti assumono rilevanza disciplinare a norma dell’art. 28, comma 4, C.G.S. Infine, dalle richiamate relazioni risulta che i 350 tifosi ospiti che hanno seguito la loro Squadra in trasferta nello stadio di casa occupano il Settore Curva denominato Massimo Capraro. Ne discende, pertanto, l’individuazione dei settori previsti dall’art. 8, lett. d) sulla scorta di tale elemento conoscitivo. Al contempo si devono ritenere sussistere le condizioni per la concessione della sospensione della esecuzione della sanzione disciplinare ex art. 28, comma 7, CGS.
P.Q.M.
– delibera di sanzionare la Società CATANZARO con l’obbligo di disputare una gara casalinga con il Settore denominato Curva Massimo Capraro, destinato ai sostenitori della Società ospitante, privo di spettatori.
Dispone che l’esecuzione di tale sanzione sia sospesa per il periodo di un anno con l’avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione.

GARA CESENA – LUCCHESE DEL 1 APRILE 2023
Il Giudice Sportivo,
con riferimento al C.U. 215/DIV del 3.04.2023:
– preso atto del supplemento dell’Arbitro e dell’Assistente Arbitrale n. 1 pervenuto in data 3.04.2023;
– rilevato che in detto supplemento l’Assistente Arbitrale riferisce di aver erroneamente indicato quale Allenatore espulso al 41° minuto del primo tempo il Sig. NAPOLI MICHELE (CESENA) in luogo del Sig. ALESSANDRIA CARMINE (CESENA) e, viceversa, l’Arbitro ha indicato quale Allenatore espulso, al 45° minuto del primo tempo, il Sig. NAPOLI MICHELE (CESENA) anziché il Sig. ALESSANDRIA CARMINE (CESENA);
tutto ciò premesso,
DELIBERA
– di revocare la sanzione della SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA inflitta al Sig. NAPOLI RAFFAELE (CESENA);
– di infliggere all’Allenatore NAPOLI MICHELE (CESENA) la sanzione della SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE per avere, al termine del primo tempo, tenuto un comportamento irriguardoso nei confronti dell’Arbitro in quanto entrava sul terreno di gioco e rivolgeva frasi di protesta nei suoi confronti nonché per avere rivolto frasi ingiuriose e minacciose nei confronti di un tesserato della squadra avversaria. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e la gravità delle
minacce proferite;
– di revocare la sanzione della SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE E EURO 500 DI AMMENDA inflitta al Sig. ALESSANDRIA CARMINA (CESENA);
– di infliggere all’Allenatore ALESSANDRIA CARMINE (CESENA) la sanzione della SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA per avere, al 41° minuto del primo tempo, tenuto un comportamento irriguardoso nei confronti della quaterna arbitrale in quanto pronunciava frasi irrispettose per dissentire nei confronti di una decisione arbitrale.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (r. Assistente Arbitrale n. 1).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 18 APRILE 2023 ED EURO 500 DI AMMENDA DEOMA DANIELE (LUCCHESE)

per avere, al termine del primo tempo, tenuto un comportamento irriguardoso nei confronti dell’Arbitro in quanto entrava sul terreno di gioco e rivolgeva frasi di protesta nei suoi confronti nonché per avere rivolto frasi ingiuriose e minacciose nei confronti di un tesserato della squadra avversaria. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e la gravità delle minacce proferite (panchina aggiuntiva).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 11 APRILE 2023 ED EURO 500 DI AMMENDA ANDREATINI MASSIMO (FERMANA)

per avere, all’11° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta antisportiva in quanto tratteneva il pallone appena uscito dal terreno di gioco per ritardare una rimessa laterale avversaria. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S. (panchina aggiuntiva).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 18 APRILE 2023 ED EURO 500 DI AMMENDA

  • CASELLA ALEX (PRO VERCELLI)
    A) per avere, al 41° minuto del primo tempo, tenuto un comportamento irriguardoso nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto protestava veementemente nei confronti di una decisione, urlando, alzandosi in piedi e uscendo dall’area tecnica e, alla notifica del provvedimento di espulsione da parte dell’Arbitro, entrava sul terreno di gioco e rivolgeva a quest’ultimo frasi irriguardose con l’intento di perdere tempo;
    B) per avere tenuto un comportamento non corretto dopo l’espulsione, in quanto si tratteneva dapprima nel recinto di gioco e dopo su una tribunetta non separata dallo stesso. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e la gravità delle minacce proferite (r. VI Ufficiale, panchina aggiuntiva, r. proc. fed.).
  • DI MAIO GIUSEPPE (JUVE STABIA)
    per avere, dopo il termine del primo tempo, tenuto un comportamento irriguardoso nei confronti dell’Arbitro in quanto si avvicinava a quest’ultimo e rivolgeva frasi irrispettose in segno di protesta
    nei suoi confronti. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e la gravità delle minacce proferite (sanzione aggravata dalla qualifica di Dirigente Addetto all’Arbitro).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500 DI AMMENDA

  • ALESSANDRIA CARMINE (CESENA) per avere, al termine del primo tempo, tenuto un comportamento irriguardoso nei confronti dell’Arbitro in quanto entrava sul terreno di gioco e rivolgeva frasi di protesta nei suoi confronti nonché per avere rivolto frasi ingiuriose e minacciose nei confronti di un tesserato della squadra avversaria. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e la gravità delle minacce proferite (panchina aggiuntiva).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED EURO 500 DI AMMENDA

  • CIANFRONE GIUSEPPE (GELBISON) per avere, al 10° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento irriguardoso nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto protestava nei loro confronti gesticolando vistosamente ed uscendo dalla propria area tecnica. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale, panchina aggiuntiva).
  • DI PISELLO RICCARDO (S. DONATO TAVARNELLE) per avere, al 9° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta in quanto, dopo la segnatura di una rete, entrava di 15 metri sul terreno di gioco. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, codice giustizia sportiva, valutate le modalità complessiva dei fatti (r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA NAPOLI

  • MICHELE (CESENA) per avere, al 41° minuto del primo tempo, tenuto un comportamento irriguardoso nei confronti della quaterna arbitrale in quanto pronunciava frasi irrispettose per dissentire nei confronti di una decisione arbitrale. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (r. Assistente Arbitrale n. 1).
  • LELLI NICO (SIENA) per avere, al 43° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto e irriguardoso nei confronti dell’Assistente Arbitrale n. 1 al quale rivolgeva frasi minacciose. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (r. Assistente Arbitrale n. 1).

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

  • GAUTIERI CARMINE (SANGIULIANO)

AMMONIZIONE (II INFR)

  • GARDANO MASSIMO (PRO VERCELLI)

AMMONIZIONE (I INFR)

  • PETRAZZUOLO AMEDEO (JUVE STABIA)
  • MANDORLINI ANDREA (MANTOVA)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

  • DIMARCO CHRISTIAN (FIORENZUOLA) per avere, al 29° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco fermo, usciva dal terreno di gioco per recuperare il pallone dalla panchina avversaria e dava un calcio all’altezza dello stinco a un avversario seduto che tratteneva il pallone tra i piedi, provocandogli forte dolore. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta e la pericolosità della stessa.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

  • COMPAGNON MATTIA (JUVENTUS NEXT GEN) per avere, al 23° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto, mentre cercava di intervenire sul pallone, lo colpiva sul braccio con la gamba, con i tacchetti esposti e con vigoria sproporzionata. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta, considerato, da una parte, le modalità della condotta tenuta e la sua intrinseca pericolosità e, dall’altra, la mancanza di conseguenze pregiudizievoli a carico dell’avversario.
  • SALVATO ALESSIO (TORRES) per avere, al 29° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta, antisportiva e ingiuriosa in quanto, seduto in panchina, tratteneva tra i piedi il pallone appena uscito dal terreno di gioco per ritardare la ripresa del gioco pronunciando frasi offensive nei confronti di un avversario. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a) C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e la reazione che ha provocato da parte dell’avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

  • ZANINI MATTEO (IMOLESE) per avere, al 30° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento irriguardoso nei confronti della quaterna arbitrale pronunciando frasi irrispettose nei confronti della stessa al momento della notifica, da parte dell’Arbitro, del provvedimento di ammonizione. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a) C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta.
  • RIZZO MATTEO (PRO VERCELLI) per avere, al 52° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento irriguardoso ed ingiurioso nei confronti della Quaterna Arbitrale pronunciando frasi irrispettose ed offensive nei confronti della stessa e tirando, a gioco fermo, un pallone sul terreno di gioco. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a) C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).
  • BALDASSIN LUCA (RENATE) per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un calciatore avversario in quanto si rivolgevano reciprocamente gesti offensivi. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G. S, ritenuta la continuazione e valutate le modalità complessive della condotta (r. VI Ufficiale).
  • BATTISTINI MATTEO (LECCO) per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un calciatore avversario in quanto si rivolgevano reciprocamente gesti offensivi. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G. S, ritenuta la continuazione e valutate le modalità complessive della condotta (r. VI Ufficiale).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

  • ACCARDI ANDREA (PIACENZA)
  • COSENZA FRANCESCO (PIACENZA)
  • ZANANDREA GIANMARIA (PIACENZA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

  • MARTINELLI LUCA (CATANZARO) per avere, al 10° minuto del secondo tempo, mentre era seduto in panchina, tenuto una condotta ingiuriosa nei confronti di un calciatore della squadra avversaria proferendo al suo indirizzo parole gravemente offensive. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed., r. c.c., supplemento r. c.c.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (XIV INFR)

  • BRIGHENTI NICOLO’ (CATANZARO)
  • CORRADI MATTIA (PRO SESTO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (X INFR)

  • NICASTRO FRANCESCO (PONTEDERA)
  • SCORZA CHRISTIAN (FERMANA)
  • ROSAIA GIACOMO (GUBBIO)
  • QUIRINI ETTORE (LUCCHESE)
  • SANTINI CLAUDIO (RIMINI)
  • NICASTRO FRANCESCO (PONTEDERA)
  • SCORZA CHRISTIAN (FERMANA)
  • ROSAIA GIACOMO (GUBBIO)
  • QUIRINI ETTORE (LUCCHESE)
  • SANTINI CLAUDIO (RIMINI)
  • BROSCO RICCARDO (PESCARA)
  • MIGNANELLI DANIELE (JUVE STABIA)
  • MONTEAGUDO JUAN CRUZ (VITERBESE)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)

  • CELIENTO DANIELE (CESENA)
  • GKERTSOS ANDREAS (FERMANA)
  • MASTROIANNI FERDINANDO (FIORENZUOLA)
  • MADDALONI ROSARIO DAMIANO (IMOLESE)
  • CUCCHIETTI TOMMASO (LUCCHESE)
  • ZANCHETTA FEDERICO (OLBIA)
  • GUIU VILANOVA BERNAT (PERGOLETTESE)
  • SANDRI MATTIA (RIMINI)
  • CASTORANI MANUELE (SIENA)
  • ROSSONI STEFANO GIOVANN (VIS PESARO)
  • CELIENTO DANIELE (CESENA)
  • GKERTSOS ANDREAS (FERMANA)
  • MASTROIANNI FERDINANDO (FIORENZUOLA)
  • MADDALONI ROSARIO DAMIANO (IMOLESE)
  • CUCCHIETTI TOMMASO (LUCCHESE)
  • ZANCHETTA FEDERICO (OLBIA)
  • GUIU VILANOVA BERNAT (PERGOLETTESE)
  • SANDRI MATTIA (RIMINI)
  • CASTORANI MANUELE (SIENA)
  • ROSSONI STEFANO GIOVANN (VIS PESARO)
  • GIORGIONE CARMINE (ALBINOLEFFE)
  • MILANI LORENZO (PESCARA)
  • CANDELLORI KEVIN (FIDELIS ANDRIA)
  • PAOLINI SIMONE (FIDELIS ANDRIA)
  • SAVINI ALBERTO (FIDELIS ANDRIA)
  • MACCA FEDERICO (VIRTUS FRANCAVILLA)
  • RIZZO NICOLAS CESAR (GIUGLIANO)
  • SCOGNAMIGLIO GENNARO (GIUGLIANO)
  • MORRA CLAUDIO (PIACENZA)
  • DELI FRANCESCO (PORDENONE)
  • ROCCHI GABRIELE (POTENZA)
  • RIZZO NICHOLAS (PRO VERCELLI)
  • ROSSETTI SIMONE (TARANTO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)

  • PAGANINI LUCA (TRIESTINA)
  • DI NUNZIO FRANCESCO (TURRIS)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (XIII INFR)

  • DE ROSE FRANCESCO (CESENA)
  • LADINETTI RICCARDO (PONTEDERA)
  • ROCCA MICHELE (NOVARA)
  • DE ROSE FRANCESCO (CESENA)
  • LADINETTI RICCARDO (PONTEDERA)
  • ROCCA MICHELE (NOVARA)
  • PIANA LUCA (ARZIGNANO V.)
  • GILLI MATTEO (GELBISON)
  • BIZZOTTO NICOLA (MONOPOLI)
  • MBENDE EMMANUEL (MONTEROSI TUSCIA)
  • AJETI ARLIND (PORDENONE)
  • GORI MIRKO (TRIESTINA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)

  • BARBIERI TOMMASO (JUVENTUS NEXT GEN)
  • BRUZZANITI GIOVANNI (LUCCHESE)
  • RAPARO MARCO (RECANATESE)
  • KABASHI ELVIS (REGGIANA)
  • FUSI PIETRO (SANGIULIANO)
  • MERKAJ SILVIO (VIRTUS ENTELLA)
  • BARBIERI TOMMASO (JUVENTUS NEXT GEN)
  • BRUZZANITI GIOVANNI (LUCCHESE)
  • RAPARO MARCO (RECANATESE)
  • KABASHI ELVIS (REGGIANA)
  • FUSI PIETRO (SANGIULIANO)
  • MERKAJ SILVIO (VIRTUS ENTELLA)
  • GALLO ANDREA (PICERNO)
  • LAKTI ERALD (LECCO)
  • MENDES MURILO OTAVIO (VIRTUS FRANCAVILLA)
  • RISOLO ANDREA (VIRTUS FRANCAVILLA)
  • VERDE FRANCESCO (MONTEROSI TUSCIA)
  • LOLLO LORENZO (TRIESTINA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

  • MARTINA ALESSANDRO (ANCONA)
  • SILIGARDI LUCA (FERALPISALO’)
  • BORGHETTO NICOLA (FERMANA)
  • GRAZIANO GIOVANNI (FERMANA)
  • NEGLIA SAMUELE (FERMANA)
  • PARODI GIULIO (FERMANA)
  • BATTAIOLA NICHOLAS (FIORENZUOLA)
  • GIANI ELIA (FIORENZUOLA)
  • BONTA’ FRANCESCO (GUBBIO)
  • ZANINI MATTEO (IMOLESE)
  • ARBOLEDA CHRISTIAN (OLBIA)
  • ROZZIO PAOLO (REGGIANA)
  • SINIEGA GIACOMO (S. DONATO TAVARNELLE)
  • LEPORE FRANCO (LECCO)
  • ZUCCON FEDERICO (LECCO)
  • MANZARI GIACOMO (MONOPOLI)
  • VITALI PABLO (MONTEROSI TUSCIA)
  • GERBI ERIK (PRO SESTO)
  • ROJAS ZAMORA LUIS JOSE ESTEBAN (PRO VERCELLI)
  • GERMANO UMBERTO (TRIESTINA)

AMMONIZIONE (XII INFR)

  • ZANON MANUEL (IMOLESE)
  • VASSALLO FRANCESCO (MONOPOLI)

AMMONIZIONE (XI INFR)

  • GATTO EMANUELE (ANCONA)
  • SIMONETTI PIER LUIGI (ANCONA)
  • AUCELLI CHRISTIAN (VIS PESARO)
  • FEDATO FRANCESCO (VIS PESARO)
  • CASINI RICCARDO (ARZIGNANO V.)
  • PIERNO ROBERTO (VIRTUS FRANCAVILLA)
  • DI LIVIO LORENZO (LATINA)
  • BENEDETTI AMEDEO (PORDENONE)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

  • PAOLUCCI LORENZO (ANCONA)
  • CICCONI MANUEL (CARRARESE)
  • CIOFI ANDREA (CESENA)
  • CORAZZA SIMONE (CESENA)
  • SIMERI SIMONE (IMOLESE)
  • CIANCIO SIMONE (NOVARA)
  • ARTIOLI FEDERICO (PERGOLETTESE)
  • ROSSETTI MATTEO (RIMINI)
  • PARODI LUCA (VIRTUS ENTELLA)
  • GELLI JACOPO (ALBINOLEFFE)
  • CARGNELUTTI RICCARDO (GELBISON)
  • GIRASOLE DOMENICO (POTENZA)
  • MAURIZII EMANUELE (PRO SESTO)
  • CORRADINI GIOVANNI (PRO VERCELLI)

AMMONIZIONE (VII INFR)

  • GIUSTI ANDREA (AQUILA MONTEVARCHI)
  • DEZI JACOPO (PADOVA)
  • BOZHANAJ KLEIS (CARRARESE)
  • PANICO GIUSEPPE ANTONIO (LUCCHESE)
  • BENALOUANE YOHAN (NOVARA)
  • CREMONESI MICHELE (REGGIANA)
  • BONAVOLONTA’ ANGELO (TORRES)
  • URSO FRANCESCO (TORRES)
  • FAGGIOLI ALESSANDRO (VIRTUS ENTELLA)
  • MOLINARI STEFANO (PRO PATRIA)
  • NICCO GIANLUCA (PRO PATRIA)
  • FERRANI MANUEL (PICERNO)
  • CELJAK VEDRAN (LECCO)
  • CAPORALE ALESSANDRO (VIRTUS FRANCAVILLA)
  • SOLCIA DANIELE (VIRTUS FRANCAVILLA)
  • LORETO CIRO (GELBISON)
  • MAGGIONI TOMMASO (JUVE STABIA)
  • PELUSO MICHELE (JUVE STABIA)
  • FAZZI NICOLO (MANTOVA)
  • VITERITTI ORLANDO (MONOPOLI)
  • GASPERI MATTEO (MONTEROSI TUSCIA)
  • SULJIC CAZIM (PIACENZA)
  • MAZZA LEONARDO (TARANTO)
  • ACQUADRO ALBERTO (TURRIS)
  • RIGGIO CRISTIAN (VITERBESE)
  • SEMENZATO DANIEL (VITERBESE)

AMMONIZIONE (VI INFR)

  • GIORDANI GIULIO (AQUILA MONTEVARCHI)
  • DELLI CARRI FILIPPO (PADOVA)
  • PELAGATTI CARLO (CARRARESE)
  • CAMILLERI VINCENZO (IMOLESE)
  • CIGARINI LUCA (REGGIANA)
  • ALCIBIADE RAFFAELE (SANGIULIANO)
  • METLIKA ANTONIO (SANGIULIANO)
  • MIRACOLI LUCA (SANGIULIANO)
  • SALZANO ANIELLO (SANGIULIANO)
  • LEONE GIUSEPPE (SIENA)
  • RAFIA HAMZA (PESCARA)
  • PAULINO DA SILVA GLADESTONY ESTE (GIUGLIANO)
  • RONDINELLA GENNY (GIUGLIANO)
  • D’ORAZIO LUDOVICO (MANTOVA)
  • MENSAH DAVIS (MANTOVA)
  • MESSORI PIETRO (MANTOVA)
  • RINALDI FILIPPO (PIACENZA)
  • MARCHESI FEDERICO (PRO SESTO)
  • WIESER DAVID (PRO SESTO)
  • TESSIORE ANDREA (TRIESTINA)
  • RUGGERO MARCO (VIRTUS VERONA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

  • MARTINA ALESSANDRO (ANCONA)
  • SILIGARDI LUCA (FERALPISALO’)
  • BORGHETTO NICOLA (FERMANA)
  • GRAZIANO GIOVANNI (FERMANA)
  • NEGLIA SAMUELE (FERMANA)
  • PARODI GIULIO (FERMANA)
  • BATTAIOLA NICHOLAS (FIORENZUOLA)
  • GIANI ELIA (FIORENZUOLA)
  • BONTA’ FRANCESCO (GUBBIO)
  • ZANINI MATTEO (IMOLESE)
  • ARBOLEDA CHRISTIAN (OLBIA)
  • ROZZIO PAOLO (REGGIANA)
  • SINIEGA GIACOMO (S. DONATO TAVARNELLE)

AMMONIZIONE (III INFR)

  • FABBRI ALESSANDRO (TRENTO)
  • PERSEU FAUSTO (ALESSANDRIA)
  • BONETTI ANDREA (JUVENTUS NEXT GEN)
  • CALCAGNI RICCARDO (NOVARA)
  • DI MUNNO ALESSANDRO (NOVARA)
  • BIANCHI TOMMASO (S. DONATO TAVARNELLE)
  • CARDELLI DANIELE (S. DONATO TAVARNELLE)
  • MARZIERLI EDOARDO (S. DONATO TAVARNELLE)
  • MOROSINI TOMMASO (SANGIULIANO)
  • LISAI GIANCARLO (TORRES)
  • BANFI EMANUELE (VIRTUS ENTELLA)
  • ALLEGRINI GIACINTO (AUDACE CERIGNOLA)
  • PITOU JONATHAN HUGO (PRO PATRIA)
  • TOUNKARA TOUNKARA MAMADOU (AVELLINO)
  • SCHENETTI ANDREA (FOGGIA)
  • THIAM NGAGNE DEMBA (FOGGIA)
  • BOVE DAVIDE (CROTONE)
  • FINIZIO MARIO (FIDELIS ANDRIA)
  • ORFEI ALESSANDRO (FIDELIS ANDRIA)
  • POZIELLO CIRO (GIUGLIANO)
  • FERRARA MICHELE (ACR MESSINA)
  • RAGUSA ANTONINO (ACR MESSINA)
  • NEGRO STEFANO (PORDENONE)
  • SGARBI LORENZO (PRO SESTO)
  • SCIACCA GIACOMO MICHELE (TARANTO)

AMMONIZIONE (II INFR)

  • PETROVIC TOMI (TRENTO)
  • SANGALLI MATTIA RONALD (TRENTO)
  • PELI LORENZO (PONTEDERA)
  • CAVALLI TOMMASO (FIORENZUOLA)
  • POTOP SIMONE (FIORENZUOLA)
  • FABBRINI DIEGO (LUCCHESE)
  • SPEROTTO NICOLO (OLBIA)
  • PICCHI ALBERTO (SIENA)
  • GONNELLI LORENZO (PICERNO)
  • COSTA FERREIRA PEDRO MIGUEL (FIDELIS ANDRIA)
  • PIEROBON CHRISTIAN (MANTOVA)
  • ROSSI ALESSANDRO (MONTEROSI TUSCIA)
  • MURANO JACOPO (POTENZA)
  • GUINDO YAYA MOHAMED (PRO VERCELLI)

AMMONIZIONE (I INFR)

  • VERDUCI GIUSEPPE (SIENA)
  • FERRI DAVIDE (PRO PATRIA)
  • PIRAN LEONARDO (PRO PATRIA)
  • FAZIO PASQUALE DANIEL (CATANZARO)
  • SIMONE GIUSEPPE (MONOPOLI)

Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall’art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:
– addebito su conto campionato;
– assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
– bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

Direttore L'Opinionista
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