FIRENZE – Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta dell’11 Aprile 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano.
Il Giudice Sportivo, premesso che, in occasione delle gare disputate nel corso della 17^ giornata di ritorno del Campionato, i sostenitori delle Società CESENA, L.R. VICENZA, LUCCHESE, REGGIANA, RIMINI, AVELLINO, FERALPISALO’, FIDELIS ANDRIA, FOGGIA, MONOPOLI, PESCARA, PICERNO, TRENTO e VITERBESE hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.
AMMENDA
€ 800 RIMINI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati in curva, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver fatto esplodere, al 28° minuto del secondo tempo, un petardo di alta intensità nel recinto di gioco, precisamente sulla pista d’atletica. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose. Misura attenuata in considerazione delle misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
€ 500 IMOLESE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere acceso, al 47° minuto del secondo tempo, un fumogeno all’interno del Settore Ospiti loro riservato danneggiando un seggiolino. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed, r. c.c., documentazione fotografica – obbligo di risarcimento danni se richiesto).
€ 1500 FOGGIA per avere i suoi sostenitori intonato:
1. al 6° minuto del primo tempo (provenienza Curva Nord), ripetuto per tre volte, al 9° minuto del primo tempo (provenienza Curva Nord), per un minuto, e al 10° minuto del secondo tempo (provenienza Curva Sud), ripetuto per tre volte, cori oltraggiosi e comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale nei confronti dei tifosi avversari;
2. al 22° minuto del primo tempo (provenienza Curva Nord), per tre minuti, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto e comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante di tipo razziale. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
€ 1500 TARANTO per avere alcuni dei suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Nord, pari a circa 300 occupanti, per cinque volte, al 27° e 29° minuto del primo tempo, all’11°, 15° e 47° minuto del secondo tempo, un coro offensivo ed insultante nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto e comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante di tipo razziale; Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti. Sanzione attenuata anche in considerazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r.c.c.).
€ 600 TURRIS per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore loro riservato, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 43° minuto del secondo tempo, un petardo nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi ex art 29 C.S.G. (r. proc. fed., r. c.c.).
€ 500 AVELLINO per avere i propri sostenitori occupanti il Settore Curva Sud intonato:
1. al 47° minuto del primo tempo, per tre volte cori oltraggiosi nei confronti dei tifosi avversari;
2. al 24° minuto del secondo tempo, per tre volte, e al 27° minuto del secondo tempo, ripetuto per oltre un minuto, cori oltraggiosi nei confronti dei tifosi di altra Squadra avversaria;
3. al 49° minuto del primo tempo intonato, per tre volte, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
€ 500 LATINA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 6° minuto del primo tempo, un petardo di lieve potenza nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose, considerati i modelli organizzativi ex art 29 C.S.G. (r. proc. fed., r. c.c.).
€ 500 PESCARA
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 27° minuto del primo tempo, un bengala nel recinto di gioco, senza conseguenze;
B) per avere i suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Sud intonato, al 16° minuto del secondo tempo, per la durata di circa due minuti, un coro offensivo nei confronti dei tifosi avversari. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi ex art 29 C.S.G. (r. proc. fed., r. c.c.).
€ 400 CATANZARO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Ospiti loro riservato, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 1°minuto del secondo tempo, all’interno del terreno di gioco una bottiglietta di plastica semipiena contenente acqua, senza arrecare danno a persone o a cose. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed).
€ 400 GIUGLIANO per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato una pluviale e due seggiolini posti all’interno del Settore Ospiti. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. c.c. – documentazione fotografica – obbligo di risarcimento danni se richiesto).
€ 400 PRO SESTO per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato quattro seggiolini posti all’interno della Tribuna del Settore Ospiti. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. c.c. – documentazione fotografica – obbligo di risarcimento danni se richiesto).
€ 300 FIDELIS ANDRIA per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti:
1 – nell’avere danneggiato parti dei servizi igienici loro destinati;
2 – nell’avere aperto l’idrante antincendio presente in zona prossima alle scale di accesso agli spalti del Settore, sottratto la lancia antincendio presente all’interno di esso ed aperto il rubinetto dell’acqua. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma
2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r.c.c., documentazione fotografica – obbligo di risarcimento danni se richiesto).
€ 300 PRO PATRIA per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato una finestra del Bar sottostante la Curva Sud Settore Ospiti (ove erano presenti circa settanta sostenitori). Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. c.c., documentazione fotografica – obbligo di risarcimento danni se richiesto).
€ 200 CROTONE per avere la quasi totalità dei suoi sostenitori, posizionati in Curva Sud, al 31° minuto del secondo tempo, intonato, per tre volte, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
€ 200 MONOPOLI per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta, considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c. – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
€ 200 PADOVA per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Sud, al 20° minuto del secondo tempo, intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell’Ordine. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r. c.c.).
€ 100 TRIESTINA per avere i propri sostenitori posizionati nel Settore loro riservato, intonato cori oltraggiosi nei confronti di Istituzioni dello Stato, al 20° ed al 55° minuto della gara. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta, considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29
C.G.S. (r. proc. fed.).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 18 APRILE 2023 E EURO 500 DI AMMENDA
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 18 APRILE 2023
SERVALLI ROBERTO (ALBINOLEFFE) per avere, al 44° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto, dopo essere stato già richiamato, esce intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire nei loro confronti. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
DIRIGENTI NON ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 9 MAGGIO 2023
MARCO ARTURO ROMANO (VITERBESE) per avere, durante l’intervallo della gara, fatto accesso nell’area antistante gli spogliatoi e tenuto una condotta irriguardosa e offensiva nei confronti dell’Arbitro e del IV Ufficiale, in quanto si avvicinava agli stessi e, con tono minaccioso, contestava il loro operato pronunciando frasi offensive nei loro confronti. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, 36, comma 2, lett a) C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato il ruolo ricoperto dal soggetto sanzionato (referto arbitrale, r. proc. fed, r. c.c.).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 20 APRILE 2023 E EURO 500 DI AMENDA
AVARELLO ANTONINO (TRIESTINA) per avere tenuto un comportamento non corretto nei confronti del Commissario di Campo, proferendo per due volte nei suoi confronti una frase irriguardosa. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, codice giustizia sportiva, valutate le giustificazioni fornite dopo il termine della gara e ritenuta la continuazione fra le condotte poste in essere. (r.c.c., panchina aggiuntiva).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 18 APRILE 2023
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
ALLENATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (VII INFR)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
AMMONIZIONE (I INFR)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E EURO 500 DI AMMENDA
MEDICI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR)
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
DI DIO FLAVIO (GIUGLIANO) per avere, al 24°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, durante un contrasto aereo sgomitava in maniera violenta nei confronti del calciatore avversario colpendolo al volto. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, la pericolosità intrinseca del gesto e la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta e, dall’altra, che non sono derivate conseguenze a carico di quest’ultimo.
SETOLA CARMINE (PICERNO) per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto a gioco fermo spintonava con entrambe le mani il volto dell’avversario CURIALE DAVIS. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 38 C.G. S, valutate le modalità complessive della condotta e rilevato che non risultano conseguenze a carico dell’avversario.
CURIALE DAVIS (ACR MESSINA) per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto a gioco fermo spintonava con la mano destra il volto dell’avversario SETOLA CARMINE. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 38 C.G. S, valutate le modalità complessive della condotta e rilevato che non risultano conseguenze a carico dell’avversario.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E EURO 500 DI AMMENDA
GARATTONI ALESSANDRO (FOGGIA)
A) per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta ingiuriosa nei confronti dell’Arbitro in quanto pronunciava al suo indirizzo frasi irriguardose per dissentire nei confronti di una sua decisione;
B) per aver pronunciato nella stessa circostanza di cui al punto A) un’espressione blasfema ripetuta per tre volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 36, comma 1, lett. a), e 37 C.G.S.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (XIV INFR)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (X INFR)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (XVIII INFR)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (XIII INFR)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
AMMONIZIONE (XII INFR)
AMMONIZIONE (XI INFR)
AMMONIZIONE (VII INFR)
AMMONIZIONE (VI INFR)
AMMONIZIONE (III INFR)
AMMONIZIONE (II INFR)
AMMONIZIONE (I INFR)
Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall’art. 71 C.G.S.
Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:
– addebito su conto campionato;
– assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
– bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000
Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.
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