Tre giornate di squalifica per Leonetti dell’Audace Cerignola, due per Aucelli della Pergolettese, tra quelli per una Martinelli, Palestra, Coppolaro, Di Cosmo e Pierobon
FIRENZE – Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 4 e 5 Settembre 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano.
GARE DEL 1, 2, 3 e 4 SETTEMBRE 2023
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della prima giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società ACR MESSINA, ALESSANDRIA, AUDACE CERIGNOLA, AVELLINO, CARRARESE, CESENA, CROTONE, GUBBIO, LUCCHESE, L.R. VICENZA, PESCARA, PERUGIA, POTENZA, RECANATESE, RIMINI, SORRENTO, TRIESTINA e VIS PESARO hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;
considerato che nei confronti della Società sopra indicata ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.
GARA TARANTO – FOGGIA DEL 3 SETTEMBRE 2023
Il Giudice Sportivo,
con riferimento alla gara in oggetto, riservato ogni provvedimento in ordine ai comportamenti eventualmente tenuti dai tifosi, ulteriori rispetto a quelli già oggetto di valutazione, chiede alla Procura Federale di effettuare i seguenti approfondimenti:
– accerti i fattori eziologici che hanno determinato l’incendio che si è sviluppato in prossimità del Settore Curva Sud occupata dai tifosi ospitati e che, propagandosi, ha determinato gravi danni all’impianto;
– accerti, in particolare, se l’incendio sia stato provocato da comportamenti dolosi e/o colposi dei tifosi presenti all’interno dell’impianto, specificandone la società di appartenenza;
– indichi il Settore all’interno del quale normalmente i tifosi ospitati assistono alle gare casalinghe della società di appartenenza, ove a carico degli stessi emergano elementi di responsabilità in ordine alla provocazione dell’incendio in questione;
– acquisisca, secondo la normativa, gli atti di indagine eventualmente posti in essere dall’Autorità Giudiziaria e/o gli atti posti in essere dall’Autorità di Pubblica Sicurezza a fini amministrativi;
– accerti e riferisca quanto altro utile ai fini del decidere.
SOCIETA’
OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA A PORTE CHIUSE
FOGGIA
Visti il referto del Direttore di gara, il suo supplemento di referto, le relazioni redatte dai componenti della Procura Federale e dal Commissario di Campo, con il relativo suo supplemento, in data 3 settembre 2023;
riservato ogni ulteriore provvedimento all’esito dell’espletamento degli ulteriori accertamenti istruttori disposti con ordinanza emessa in data odierna, osserva quanto segue.
Condotte poste in essere.
Dal referto del Direttore di gara, dal suo supplemento di referto, dalle relazioni redatte dai componenti della Procura Federale e dal Commissario di Campo sopra richiamate in ordine alla gara TARANTO – FOGGIA del 3 settembre 2023, sono emerse le seguenti risultanze.
I tifosi della Società FOGGIA ubicati nel Settore Curva Sud, nel corso ed in occasione della gara, hanno posto in essere le seguenti condotte.
1. fra il 16° ed il 44° minuto del secondo tempo, accendevano vari fumogeni lanciandoli (almeno otto) sul terreno e nel recinto di giuoco, senza provocare conseguenze dannose;
2. fra il 16° ed il 23° minuto del secondo tempo, facevano esplodere sul terreno e nel recinto di gioco petardi di elevata potenza (almeno sei), senza provocare conseguenze dannose;
3. in particolare, fra il 16° e il 17° minuto del secondo tempo, lanciavano sul terreno di gioco sei bengala e tre petardi, così provocando la sospensione della gara per circa un minuto, onde consentire ai Vigili del Fuoco di sgomberare il campo dal predetto materiale;
4. durante tale frangente lanciavano un altro petardo che, deflagrando, provocava, in danno di un Vigile del Fuoco intervenuto, una escoriazione sul braccio destro;
5. inoltre, al 17° ed al 21° minuto del secondo tempo, lanciavano tre petardi verso il Settore Tribuna occupato dai tifosi avversari, senza provocare conseguenze dannose;
6. al termine della gara, durante il deflusso dei sostenitori del FOGGIA, nelle adiacenze del Settore dagli stessi occupato, è scoppiato un incendio che si è propagato provocando gravi danni all’impianto dove si è disputata la gara.
Come già premesso, in ordine a tale ultima circostanza sono stati richiesti approfondimenti istruttori, con riserva di adozione di eventuali ulteriori provvedimenti.
Conclusioni.
Da quanto sopra esposto risulta, in modo evidente, la gravità delle condotte poste in essere dai tifosi del FOGGIA, in occasione e durante la gara in oggetto. In primo luogo, vale rilevare che le condotte poste in essere fra il 16° ed 17° minuto del secondo tempo hanno reso necessaria la sospensione della gara per circa un minuto, atteso che il campo era stato ricoperto da numerosi oggetti pirotecnici. Inoltre, nel richiamare le specifiche condotte poste in essere, va evidenziato che, mentre un Vigile del Fuoco era sul terreno di gioco, intento a sgomberare lo stesso da altro materiale pirotecnico ivi lanciato dai tifosi medesimi, questi hanno lanciato al suo indirizzo un altro petardo che ha provocato conseguenze lesive in danno del predetto. Ma tale lancio, a prescindere dalle conseguenze concrete causate, presenta una pericolosità intrinseca ancora maggiore, in considerazione, fra l’altro, della sua direzione, dell’oggetto lanciato e della sua potenzialità lesiva. Infine, analoghe considerazioni devono essere ripetute in relazione al lancio di tre petardi nella Tribuna occupata dai tifosi avversari, atteso che la intrinseca pericolosità dello stesso prescinde dalle effettive conseguenze provocate. Appare, pertanto evidente la gravità dei comportamenti dei sostenitori del FOGGIA, condotte che, in violazione degli artt. 6, 25 e 26 C.G.S., costituiscono fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e fatti violenti integranti pericolo per l’incolumità pubblica. Inoltre, esse hanno determinato, anche in concreto, la sospensione della partita e una conseguenza lesiva in danno di un Vigile del Fuoco intervenuto per consentire la prosecuzione della gara.
Alla luce di quanto sopra riportato, nelle condotte di cui sopra, si deve ritenere ricorrente un caso di particolare gravità che, in applicazione del comma 4 dell’art. 25 cit, impone l’inflizione, congiunta o disgiunta, di una delle sanzioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere d), e), f), C.G.S. Nell’individuazione della sanzione più adeguata alla gravità delle condotte perpetrate ed alle conseguenze concrete che ne sono derivate appare congrua la sanzione prevista dalla lettera e), e cioè l’obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse. Nella specie, in considerazione della adozione dei modelli organizzativi da parte della Società ospitata, della circostanza che la Società FOGGIA disputava la gara in trasferta, dell’applicabilità, al fine del contenimento della sanzione, dell’istituto della continuazione, ex art. 13, comma 2, C.G.S. (considerate le molteplici e gravi condotte poste in essere e le conseguenze che ne sono derivate), si ritiene adeguata l’inflizione della sanzione dell’obbligo di disputare una gara casalinga a porte chiuse. Per i motivi esposti, in ordine alle condotte sopra specificate poste in essere dai sostenitori del FOGGIA, adotta i seguenti provvedimenti.
Società FOGGIA
OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CASALINGA A PORTE CHIUSE
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 8, lett. e), 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la loro gravità, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. arbitrale, supplemento r.arbitrale, r. proc. fed., r. c.c., supplemento r. c.c.). Misura attenuata in considerazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. Dispone che la sanzione della disputa di una gara casalinga della Società FOGGIA a porte chiuse sia scontata con decorrenza dalla seconda giornata di Campionato successiva alla data di pubblicazione della presente decisione onde consentire alla LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO di adottare le misure conseguenti alle sanzioni irrogate.
AMMENDA € 2.500,00
VIRTUS FRANCAVILLA per avere alcuni dei suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Sud, al 23°e 24° minuto del primo tempo e al termine della gara, intonato cori offensivi ed insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto e comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante di tipo razziale e del quale farebbe, comunque, difetto il requisito della dimensione. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 comma 3, valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 2.000,00
TARANTO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:
1. nell’avere, i tifosi presenti nel Settore Gradinata, indirizzato, durante la gara, fasci laser verso il Settore Curva Sud occupato dei tifosi avversari, comportamento reiterato nonostante gli annunci finalizzati ad invitare gli autori all’interruzione di tale condotta;
2. nell’avere, i tifosi presenti nel Settore Curva Nord, lanciato al termine della gara sul terreno di gioco all’indirizzo di tesserati del Foggia una bottiglietta vuota di Caffè Borghetti, una trombetta in plastica di piccole dimensioni e un accendino, oggetto, quest’ ultimo, che colpiva al braccio un tesserato della squadra avversaria senza arrecargli danni fisici evidenti.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed, r.c.c.).
AMMENDA € 1.000,00
TURRIS
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribunale Centrale, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato sul terreno di gioco, al 42° minuto del secondo tempo, un contenitore di patatine pieno (che colpiva un tesserato della propria squadra) e contestualmente un bicchiere di plastica pieno;
B) per avere i suoi sostenitori presenti nel Settore Tribuna, al 16° minuto del secondo tempo, puntato più volte un raggio laser di colore verde all’indirizzo del viso del portiere del Benevento.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r.c.c.).
AMMENDA € 800,00
L.R. VICENZA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, all’ 84° e al 92° minuto della gara, una bottiglietta d’acqua piena e un accendino sul terreno di gioco nelle immediate vicinanze del portiere della squadra avversaria, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed, r. c.c.).
PADOVA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, all’ingresso delle squadre in campo, tre petardi nel recinto di gioco e, al 1° minuto del primo tempo, un bengala nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputata la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed, r. c.c.).
AMMENDA € 600,00
BENEVENTO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, dal Settore Distinti Ospiti, al 13° minuto del primo tempo all’interno del terreno di gioco un fumogeno acceso, prontamente rimosso dai Vigili del Fuoco provocando la bruciatura del manto erboso. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto alla bruciatura del manto erboso e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 500,00
MANTOVA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver fatto esplodere, al 12° minuto del primo tempo, all’interno del proprio Settore una bomba carta. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed, r. c.c.).
RIMINI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, all’interno del recinto di gioco, una bottiglietta di plastica, un bicchiere di plastica, un accendino e quattro fumogeni, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 5 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed, r. c.c.).
AMMENDA € 400,00
AUDACE CERIGNOLA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribunale Centrale, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al termine della gara mentre la Quaterna Arbitrale faceva rientro negli spogliatoi, acqua all’interno del recinto di gioco in direzione dell’Arbitro il quale, al fine di evitare di essere colpito, faceva rientro in campo temporeggiando per circa due minuti. Successivamente, grazie all’intervento degli Steward, faceva regolarmente rientro negli spogliatoi. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S e l’intervento fattivo degli Steward (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 200,00
CARRARESE per avere alcuni dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Gradinata Nord, intonato, al 5° minuto del secondo tempo, per quattro volte, cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell’Ordine. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed, r.c.c.).
NOVARA per avere due dei suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di 5 minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 6 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. arbitrale, r. c.c.).
PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al 39° minuto del primo tempo e al 14° minuto del secondo tempo, due fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed, r. c.c.).
AMMENDA € 150,00
BRINDISI per avere alcuni dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Ospiti, intonato al termine della gara, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed, r. c.c.).
VIS PESARO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 7° minuto del secondo tempo, all’interno del recinto di gioco, due bicchieri di plastica pieni di liquido, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerati i modelli organizzativi adottati e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed).
AMMENDA € 100,00
LATINA per avere alcuni dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Ospiti, intonato al 71° minuto della gara, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed).
TRIESTINA per avere alcuni dei suoi sostenitori presenti nella Curva Furlan intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Istituzioni dello Stato, al 22°, 23° e 72° minuto della gara per due volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, e i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed).
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
- PAGLIUCA GUIDO (JUVE STABIA) A) per avere, al 25° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto, usciva intenzionalmente dall’area tecnica protestando platealmente e pronunciando al suo indirizzo una frase irriguardosa per dissentire nei confronti di una sua decisione; B) per avere continuato ad impartire disposizioni tecniche dopo essere stato espulso ed essersi posizionato in Tribuna retrostante le panchine. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. arbitrale, r. proc. fed.).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
- TOCCI FABIO (TORRES) per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro,in quanto protestava reiteratamente per dissentire nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).
ALLENATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
- BRUNELLO ANDREA (SPAL) A) per avere fatto accesso sul terreno di gioco durante il riscaldamento pre-gara e aver coadiuvato ilpreparatore dei portieri SCALABRELLI della Società Spal nel riscaldamento pre-gara nonostante non fosse inserito nella distinta gara; B) per avere sostato per tutta la durata della gara nei pressi della panchina aggiuntiva della propria squadra e per aver fatto rientro negli spogliatoi a fine gara assieme agli altri tesserati nonostante non fosse inserito nella distinta gara. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 2, 4, 6, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed.).
AMMONIZIONE (I INFR)
- POSSANZINI DAVIDE (MANTOVA)
- OLIVI SAMUELE (PRO VERCELLI)
- CAPUANO EZIO (TARANTO)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
- LEONETTI VITO (AUDACE CERIGNOLA) per avere, al 42° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento, lo colpiva con un pugno allo stomaco. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta e considerate, da una parte, la natura del gesto (pugno) posto in essere e, dall’altra, la perpetrazione della condotta con il pallone in gioco e la circostanza che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli (r. Assistente Arbitrale n. 2).
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
- AUCELLI CHRISTIAN (PERGOLETTESE) per avere, al 24° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento, con il pallone tra i piedi si girava sbracciando violentemente e lo colpiva a mano aperta sul volto provocandogli un dolore momentaneo all’occhio. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell’avversario e, dall’altra, la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal colpo (r. arbitrale, supplemento r. arbitrale).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
- MARTINELLI LUCA (AUDACE CERIGNOLA) per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa ed ingiuriosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto, dopo la segnatura di una rete da parte della squadra avversaria, lo rincorreva per 20 metri agitando le braccia e, invitato dall’Arbitro a fermarsi proseguiva la corsa fino ad avvicinarsi alla distanza di un metro dallo stesso pronunciando parole irriguardose nei suoi confronti. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. b), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
- PALESTRA MARCO (ATALANTA U23)
- COPPOLARO MAURO (CARRARESE)
- DI COSMO LEONARDO (TRENTO)
- PIEROBON CHRISTIAN (TRIESTINA)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
- PANE PASQUALE (AVELLINO) per avere, al termine della gara, tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un tesseratodella squadra avversaria, in quanto dopo aver proferito nei suoi confronti parole ingiuriose cercava il contatto fisico senza riuscirci solo grazie all’intervento di altri tesserati. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. c.c.).
- TOUNKARA TOUNKARA MAMADOU (FOGGIA) per avere, al termine della gara, tenuto un comportamento non corretto nei confronti dei sostenitori avversari, rivolgendo al loro indirizzo un gesto offensivo. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, valutate le modalità complessive della condotta. (r. proc. fed.).
AMMONIZIONE (I INFR)
- GIORNO FRANCESCO (ALBINOLEFFE)
- GAZOUL MARWANE (ALESSANDRIA)
- BARNABA TOMMASO (ANCONA)
- MACCHIONI ALESSANDRO (ANCONA)
- IORI MATTIA (AREZZO)
- MASETTI LORENZO (AREZZO)
- RENZI ALESSANDRO (AREZZO)
- BORDO LORENZO (ARZIGNANO V.)
- AWUA THEOPHILUS (ATALANTA U23)
- MALLAMO ALESSANDRO (ATALANTA U23)
- SOLCIA DANIELE (ATALANTA U23)
- CAPOMAGGIO GALO (AUDACE CERIGNOLA)
- RUGGIERO ZAK (AUDACE CERIGNOLA)
- SOSA FRANCO TOMAS (AUDACE CERIGNOLA)
- CANCELLOTTI TOMMASO (AVELLINO)
- D’AMICO FELICE (AVELLINO)
- PALMIERO LUCA (AVELLINO)
- PATIERNO FRANCESCOCOSIMO (AVELLINO)
- CIANO CAMILLO (BENEVENTO)
- TALIA ANGELO (BENEVENTO)
- ALBERTINI ALESSANDRO (BRINDISI)
- GORZELEWSKI FRANCO (BRINDISI)
- PANICO GIUSEPPE ANTONI (CARRARESE)
- SCHIAVI NICOLAS ADRIAN (CARRARESE)
- MAZZOTTA ANTONIO (CATANIA)
- PALERMO MARCO (CATANIA)
- PIACENTINI MATTEO (CESENA)
- PIEROZZI EDOARDO (CESENA)
- D ALTERIO FRANCESCO PIO (CROTONE)
- FELIPPE NASCIMENTO LUCAS (CROTONE)
- CURATOLO DENNIS (FERMANA)
- DI QUINZIO DAVIDE (FIORENZUOLA)
- MORELLO MATTIA (FIORENZUOLA)
- SUSSI CHRISTIAN (FIORENZUOLA)
- CARILLO LUIGI (FOGGIA)
- DI NOIA GIOVANNI (FOGGIA)
- MINOTTI GABRIELE (GIANA ERMINIO)
- PREVITALI NICOLAS (GIANA ERMINIO)
- ZACCHI GIOELE (GIANA ERMINIO)
- BERARDOCCO LUCA (GIUGLIANO)
- BERNARDOTTO GABRIELE (GIUGLIANO)
- LABRIOLA VALERIO (GIUGLIANO)
- SORRENTINO LORENZO (GIUGLIANO)
- BALDI MATTEO (JUVE STABIA)
- LA ROSA ALESSANDRO (JUVE STABIA)
- MIGNANELLI DANIELE (JUVE STABIA)
- THIAM NGAGNE DEMBA (JUVE STABIA)
- GUERRA SIMONE (JUVENTUS NEXT GEN)
- HASA LUIS (JUVENTUS NEXT GEN)
- HUIJSEN DEAN DONNY (JUVENTUS NEXT GEN)
- CITTADINO ANDREA (LATINA)
- DI LIVIO LORENZO (LATINA)
- MASTROIANNI FERDINANDO (LATINA)
- MOTOC ANDREI (LEGNAGO SALUS)
- VAN RANSBEECK KENNETH (LEGNAGO SALUS)
- VIERO FEDERICO (LEGNAGO SALUS)
- GUADAGNI GIUSEPPE (LUCCHESE)
- DALMAZZI ALESSANDRO (LUMEZZANE)
- GERBI ERIK (LUMEZZANE)
- RIGHETTI SAMUELE (LUMEZZANE)
- BANI CRISTIANO (MANTOVA)
- CAVALLI TOMMASO (MANTOVA)
- GALUPPINI FRANCESCO (MANTOVA)
- MAGGIONI TOMMASO (MANTOVA)
- TRIMBOLI SIMONE (MANTOVA)
- PACCIARDI FEDERICO (ACR MESSINA)
- SCAFETTA FRANCESCOPAOLO (ACR MESSINA)
- SINI SIMONE (MONTEROSI TUSCIA)
- DI MUNNO ALESSANDRO (NOVARA)
- GERARDINI FILIPPO (NOVARA)
- ROSSETTI SIMONE (NOVARA)
- CORTI ALESSANDRO (OLBIA)
- RAGATZU DANIELE (OLBIA)
- KIRWAN NIKO (PADOVA)
- PERROTTA MARCO (PADOVA)
- FIGOLI MATTEO (PERGOLETTESE)
- TONOLI DANIEL (PERGOLETTESE)
- ACELLA CHRISTIAN (PERUGIA)
- LISI FRANCESCO (PERUGIA)
- MEZZONI FRANCESCO (PERUGIA)
- PIERNO ROBERTO (PESCARA)
- GRAZIANI VITTORIO (PICERNO)
- NOVELLA MATTIA (PICERNO)
- LOMBARDI LUCA (PINETO)
- MARTINELLI RICCARDO (PONTEDERA)
- PROVENZANO ALESSANDRO (PONTEDERA)
- LAARIBI MOHAMED (POTENZA)
- PREZIOSO MARIO FRANCESCO (POTENZA)
- SAPORITI EDOARDO (POTENZA)
- MALLAMO ANDREA (PRO PATRIA)
- NDRECKA ANGELO (PRO PATRIA)
- BARRANCA FRANCESCO (PRO SESTO)
- MAPELLI FRANCESCO (PRO SESTO)
- TONINELLI DARIO (PRO SESTO)
- IOTTI ILARIO (PRO VERCELLI)
- MUSTACCHIO MATTIA (PRO VERCELLI)
- PRISCO ANTONIO (RECANATESE)
- FALLANI MATTIA (RENATE)
- PROCACCIO ANDREA (RENATE)
- SARTORE DOS SANTOS PEREZ (RENATE)
- PIETRANGELI NICOLA (RIMINI)
- STANGA LUCA (RIMINI)
- OLIANA FILIPPO (SESTRI LEVANTE)
- PARLANTI GABRIELE (SESTRI LEVANTE)
- VITALE GAETANO (SORRENTO)
- CARRARO MARCO (SPAL)
- TRIPALDELLI ALESSANDRO (SPAL)
- ANTONINI LUI MATIAS (TARANTO)
- CALVANO SIMONE (TARANTO)
- FERRARA ANTONIO (TARANTO)
- FIORANI MARCO (TARANTO)
- LOLIVA ANDREA (TARANTO)
- GIORICO DANIELE (TORRES)
- IDDA RICCARDO (TORRES)
- MASTINU GIUSEPPE (TORRES)
- ZACCAGNO ANDREA (TORRES)
- ANASTASIA EMANUELE (TRENTO)
- FROSININI RUGGERO (TRENTO)
- DE FELICE FRANCESCO (TURRIS)
- FASOLINO GAETANO (TURRIS)
- MANZI CLAUDIO (VIRTUS ENTELLA)
- MOSTI NICOLA (VIRTUS ENTELLA)
- CARELLA FRANCESCO (VIRTUS FRANCAVILLA)
- MACCA FEDERICO (VIRTUS FRANCAVILLA)
- DANTI DOMENICO (VIRTUS VERONA)
- MAZZOLO FRANCESCO (VIRTUS VERONA)
- DI PAOLA MANUEL (VIS PESARO)
- PUCCIARELLI MANUEL (VIS PESARO)
Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall’art. 71 C.G.S.
Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:
– addebito su conto campionato;
– assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
– bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000
Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.