FIRENZE – Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 4 e 5 Settembre 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano.
GARE DEL 1, 2, 3 e 4 SETTEMBRE 2023
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della prima giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società ACR MESSINA, ALESSANDRIA, AUDACE CERIGNOLA, AVELLINO, CARRARESE, CESENA, CROTONE, GUBBIO, LUCCHESE, L.R. VICENZA, PESCARA, PERUGIA, POTENZA, RECANATESE, RIMINI, SORRENTO, TRIESTINA e VIS PESARO hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;
considerato che nei confronti della Società sopra indicata ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.
GARA TARANTO – FOGGIA DEL 3 SETTEMBRE 2023
Il Giudice Sportivo,
con riferimento alla gara in oggetto, riservato ogni provvedimento in ordine ai comportamenti eventualmente tenuti dai tifosi, ulteriori rispetto a quelli già oggetto di valutazione, chiede alla Procura Federale di effettuare i seguenti approfondimenti:
– accerti i fattori eziologici che hanno determinato l’incendio che si è sviluppato in prossimità del Settore Curva Sud occupata dai tifosi ospitati e che, propagandosi, ha determinato gravi danni all’impianto;
– accerti, in particolare, se l’incendio sia stato provocato da comportamenti dolosi e/o colposi dei tifosi presenti all’interno dell’impianto, specificandone la società di appartenenza;
– indichi il Settore all’interno del quale normalmente i tifosi ospitati assistono alle gare casalinghe della società di appartenenza, ove a carico degli stessi emergano elementi di responsabilità in ordine alla provocazione dell’incendio in questione;
– acquisisca, secondo la normativa, gli atti di indagine eventualmente posti in essere dall’Autorità Giudiziaria e/o gli atti posti in essere dall’Autorità di Pubblica Sicurezza a fini amministrativi;
– accerti e riferisca quanto altro utile ai fini del decidere.
OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA A PORTE CHIUSE
FOGGIA
Visti il referto del Direttore di gara, il suo supplemento di referto, le relazioni redatte dai componenti della Procura Federale e dal Commissario di Campo, con il relativo suo supplemento, in data 3 settembre 2023;
riservato ogni ulteriore provvedimento all’esito dell’espletamento degli ulteriori accertamenti istruttori disposti con ordinanza emessa in data odierna, osserva quanto segue.
Condotte poste in essere.
Dal referto del Direttore di gara, dal suo supplemento di referto, dalle relazioni redatte dai componenti della Procura Federale e dal Commissario di Campo sopra richiamate in ordine alla gara TARANTO – FOGGIA del 3 settembre 2023, sono emerse le seguenti risultanze.
I tifosi della Società FOGGIA ubicati nel Settore Curva Sud, nel corso ed in occasione della gara, hanno posto in essere le seguenti condotte.
1. fra il 16° ed il 44° minuto del secondo tempo, accendevano vari fumogeni lanciandoli (almeno otto) sul terreno e nel recinto di giuoco, senza provocare conseguenze dannose;
2. fra il 16° ed il 23° minuto del secondo tempo, facevano esplodere sul terreno e nel recinto di gioco petardi di elevata potenza (almeno sei), senza provocare conseguenze dannose;
3. in particolare, fra il 16° e il 17° minuto del secondo tempo, lanciavano sul terreno di gioco sei bengala e tre petardi, così provocando la sospensione della gara per circa un minuto, onde consentire ai Vigili del Fuoco di sgomberare il campo dal predetto materiale;
4. durante tale frangente lanciavano un altro petardo che, deflagrando, provocava, in danno di un Vigile del Fuoco intervenuto, una escoriazione sul braccio destro;
5. inoltre, al 17° ed al 21° minuto del secondo tempo, lanciavano tre petardi verso il Settore Tribuna occupato dai tifosi avversari, senza provocare conseguenze dannose;
6. al termine della gara, durante il deflusso dei sostenitori del FOGGIA, nelle adiacenze del Settore dagli stessi occupato, è scoppiato un incendio che si è propagato provocando gravi danni all’impianto dove si è disputata la gara.
Come già premesso, in ordine a tale ultima circostanza sono stati richiesti approfondimenti istruttori, con riserva di adozione di eventuali ulteriori provvedimenti.
Conclusioni.
Da quanto sopra esposto risulta, in modo evidente, la gravità delle condotte poste in essere dai tifosi del FOGGIA, in occasione e durante la gara in oggetto. In primo luogo, vale rilevare che le condotte poste in essere fra il 16° ed 17° minuto del secondo tempo hanno reso necessaria la sospensione della gara per circa un minuto, atteso che il campo era stato ricoperto da numerosi oggetti pirotecnici. Inoltre, nel richiamare le specifiche condotte poste in essere, va evidenziato che, mentre un Vigile del Fuoco era sul terreno di gioco, intento a sgomberare lo stesso da altro materiale pirotecnico ivi lanciato dai tifosi medesimi, questi hanno lanciato al suo indirizzo un altro petardo che ha provocato conseguenze lesive in danno del predetto. Ma tale lancio, a prescindere dalle conseguenze concrete causate, presenta una pericolosità intrinseca ancora maggiore, in considerazione, fra l’altro, della sua direzione, dell’oggetto lanciato e della sua potenzialità lesiva. Infine, analoghe considerazioni devono essere ripetute in relazione al lancio di tre petardi nella Tribuna occupata dai tifosi avversari, atteso che la intrinseca pericolosità dello stesso prescinde dalle effettive conseguenze provocate. Appare, pertanto evidente la gravità dei comportamenti dei sostenitori del FOGGIA, condotte che, in violazione degli artt. 6, 25 e 26 C.G.S., costituiscono fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e fatti violenti integranti pericolo per l’incolumità pubblica. Inoltre, esse hanno determinato, anche in concreto, la sospensione della partita e una conseguenza lesiva in danno di un Vigile del Fuoco intervenuto per consentire la prosecuzione della gara.
Alla luce di quanto sopra riportato, nelle condotte di cui sopra, si deve ritenere ricorrente un caso di particolare gravità che, in applicazione del comma 4 dell’art. 25 cit, impone l’inflizione, congiunta o disgiunta, di una delle sanzioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere d), e), f), C.G.S. Nell’individuazione della sanzione più adeguata alla gravità delle condotte perpetrate ed alle conseguenze concrete che ne sono derivate appare congrua la sanzione prevista dalla lettera e), e cioè l’obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse. Nella specie, in considerazione della adozione dei modelli organizzativi da parte della Società ospitata, della circostanza che la Società FOGGIA disputava la gara in trasferta, dell’applicabilità, al fine del contenimento della sanzione, dell’istituto della continuazione, ex art. 13, comma 2, C.G.S. (considerate le molteplici e gravi condotte poste in essere e le conseguenze che ne sono derivate), si ritiene adeguata l’inflizione della sanzione dell’obbligo di disputare una gara casalinga a porte chiuse. Per i motivi esposti, in ordine alle condotte sopra specificate poste in essere dai sostenitori del FOGGIA, adotta i seguenti provvedimenti.
Società FOGGIA
OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CASALINGA A PORTE CHIUSE
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 8, lett. e), 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la loro gravità, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. arbitrale, supplemento r.arbitrale, r. proc. fed., r. c.c., supplemento r. c.c.). Misura attenuata in considerazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. Dispone che la sanzione della disputa di una gara casalinga della Società FOGGIA a porte chiuse sia scontata con decorrenza dalla seconda giornata di Campionato successiva alla data di pubblicazione della presente decisione onde consentire alla LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO di adottare le misure conseguenti alle sanzioni irrogate.
AMMENDA € 2.500,00
VIRTUS FRANCAVILLA per avere alcuni dei suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Sud, al 23°e 24° minuto del primo tempo e al termine della gara, intonato cori offensivi ed insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto e comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante di tipo razziale e del quale farebbe, comunque, difetto il requisito della dimensione. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 comma 3, valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 2.000,00
TARANTO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:
1. nell’avere, i tifosi presenti nel Settore Gradinata, indirizzato, durante la gara, fasci laser verso il Settore Curva Sud occupato dei tifosi avversari, comportamento reiterato nonostante gli annunci finalizzati ad invitare gli autori all’interruzione di tale condotta;
2. nell’avere, i tifosi presenti nel Settore Curva Nord, lanciato al termine della gara sul terreno di gioco all’indirizzo di tesserati del Foggia una bottiglietta vuota di Caffè Borghetti, una trombetta in plastica di piccole dimensioni e un accendino, oggetto, quest’ ultimo, che colpiva al braccio un tesserato della squadra avversaria senza arrecargli danni fisici evidenti.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed, r.c.c.).
AMMENDA € 1.000,00
TURRIS
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribunale Centrale, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato sul terreno di gioco, al 42° minuto del secondo tempo, un contenitore di patatine pieno (che colpiva un tesserato della propria squadra) e contestualmente un bicchiere di plastica pieno;
B) per avere i suoi sostenitori presenti nel Settore Tribuna, al 16° minuto del secondo tempo, puntato più volte un raggio laser di colore verde all’indirizzo del viso del portiere del Benevento.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r.c.c.).
AMMENDA € 800,00
L.R. VICENZA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, all’ 84° e al 92° minuto della gara, una bottiglietta d’acqua piena e un accendino sul terreno di gioco nelle immediate vicinanze del portiere della squadra avversaria, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed, r. c.c.).
PADOVA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, all’ingresso delle squadre in campo, tre petardi nel recinto di gioco e, al 1° minuto del primo tempo, un bengala nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputata la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed, r. c.c.).
AMMENDA € 600,00
BENEVENTO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, dal Settore Distinti Ospiti, al 13° minuto del primo tempo all’interno del terreno di gioco un fumogeno acceso, prontamente rimosso dai Vigili del Fuoco provocando la bruciatura del manto erboso. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto alla bruciatura del manto erboso e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 500,00
MANTOVA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver fatto esplodere, al 12° minuto del primo tempo, all’interno del proprio Settore una bomba carta. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed, r. c.c.).
RIMINI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, all’interno del recinto di gioco, una bottiglietta di plastica, un bicchiere di plastica, un accendino e quattro fumogeni, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 5 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed, r. c.c.).
AMMENDA € 400,00
AUDACE CERIGNOLA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribunale Centrale, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al termine della gara mentre la Quaterna Arbitrale faceva rientro negli spogliatoi, acqua all’interno del recinto di gioco in direzione dell’Arbitro il quale, al fine di evitare di essere colpito, faceva rientro in campo temporeggiando per circa due minuti. Successivamente, grazie all’intervento degli Steward, faceva regolarmente rientro negli spogliatoi. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S e l’intervento fattivo degli Steward (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 200,00
CARRARESE per avere alcuni dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Gradinata Nord, intonato, al 5° minuto del secondo tempo, per quattro volte, cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell’Ordine. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed, r.c.c.).
NOVARA per avere due dei suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di 5 minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 6 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. arbitrale, r. c.c.).
PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al 39° minuto del primo tempo e al 14° minuto del secondo tempo, due fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed, r. c.c.).
AMMENDA € 150,00
BRINDISI per avere alcuni dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Ospiti, intonato al termine della gara, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed, r. c.c.).
VIS PESARO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 7° minuto del secondo tempo, all’interno del recinto di gioco, due bicchieri di plastica pieni di liquido, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerati i modelli organizzativi adottati e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed).
AMMENDA € 100,00
LATINA per avere alcuni dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Ospiti, intonato al 71° minuto della gara, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed).
TRIESTINA per avere alcuni dei suoi sostenitori presenti nella Curva Furlan intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Istituzioni dello Stato, al 22°, 23° e 72° minuto della gara per due volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, e i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
ALLENATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
AMMONIZIONE (I INFR)
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
AMMONIZIONE (I INFR)
Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall’art. 71 C.G.S.
Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:
– addebito su conto campionato;
– assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
– bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000
Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.
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