Squalificati in Serie C 2023/2024 dopo la 17° giornata

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lega pro 6

Due giornate di squalifiche per Della Latta della Carrarese, una giornata e 500 euro di ammanda per Illanes della Carrarese e Svidercoschi del Legnago Salus

FIRENZE – Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta dell’11 Dicembre 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARA BENEVENTO – AVELLINO DEL 10 DICEMBRE 2023

Il Giudice Sportivo, rileva che, dai referti acquisiti agli atti (referto arbitrale, r. proc. fed., integrazione r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica), risulta che i sostenitori della Società Avellino, posizionati nel Settore Curva Nord hanno lanciato: 1. all’ingresso delle squadre in campo, sette petardi di forte intensità e dodici bengala sul terreno di gioco, determinando, con tale condotta, il ritardo dell’inizio della gara di otto minuti; 2. al 40° minuto della gara, in occasione della rete segnata dalla propria squadra, sette bengala e otto petardi di forte intensità sul terreno di gioco, causando ritardo della ripresa di gioco di un minuto e trenta; 3. a fine gara, due bengala e quattro petardi di forte intensità sul terreno di gioco. Le condotte descritte ai punti 1, 2 e 3 hanno causato danni sia al manto erboso che al telone dei copri LED e precisamente, in dieci punti nel recinto e venti punti terreno di gioco. Dai referti della Procura Federale e del Commissario di Campo sono emerse, altresì, a carico dei sostenitori della Società Avellino le seguenti condotte: 4. ad inizio del secondo tempo e per tutta la durata dello stesso, hanno esposto uno striscione di 3 metri x 3 metri che raffigurava un QR-CODE che inquadrato con cellulare, scaricava una foto oscena ed offensiva nei confronti dei tifosi del Benevento; 5. al termine della gara hanno danneggiato cinque seggiolini nel Settore loro riservato. Ritenuto che i fatti sopra indicati sono contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e costituiscono atti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica e che gli stessi sono connotati da particolare gravità, in quanto hanno provocato la sospensione della gara per un tempo complessivo di circa 9/10 minuti, hanno rappresentato un rilevante rischio per l’incolumità dei tesserati, degli addetti ai servizi e dei tifosi ed hanno provocato danni al manto erboso, ai seggiolini e ai pannelli pubblicitari. Visti gli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta; – ritenuto che, nella graduazione delle sanzioni previste dal combinato disposto di cui agli artt. 26 e 8 C.G.S. sia equo irrogare la sanzione di un’ammenda e dell’obbligo di disputare la gara con uno o più Settori privi di spettatori; – rilevato che dalla richiamata relazione emerge che i tifosi autori dei gesti, nelle gare disputate in casa, risultano occupare il Settore Curva Sud; – ritenuto, pertanto, che l’individuazione dei settori previsti dall’art. 8, lett. d) va effettuata sulla scorta di tale elemento conoscitivo P.Q.M. – delibera di sanzionare la Società AVELLINO con l’obbligo di disputare una gara casalinga con il Settore denominato Curva Sud, destinato ai sostenitori della Società ospitante, privo di spettatori e con l’irrogazione di EURO 1000 di AMMENDA. Dispone che la gara casalinga da disputare con il Settore Curva Sud priva di spettatori inflitta alla Società Avellino, dovrà essere scontata in Campionato con decorrenza dalla seconda giornata casalinga di Campionato successiva alla data di pubblicazione della presente decisione al fine di consentire l’attuazione delle necessarie misure organizzative (referto arbitrale, r. proc. fed., supplemento r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

SOCIETA’

AMMENDA € 3.000,00 MANTOVA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti: 1. nell’aver lanciato, prima dell’inizio della gara, un fumogeno nel recinto di gioco; 2. nell’aver lanciato, durante l’ingresso delle squadre in campo, un fumogeno nel recinto di gioco, due fumogeni e un petardo di lieve intensità sul terreno di gioco; 3. nell’aver lanciato, al 36° minuto del primo tempo, due fumogeni e un petardo di lieve intensità sul terreno di gioco e un fumogeno nel recinto di gioco, così determinando, con tale condotta, la sospensione della gara da parte dell’Arbitro per circa un minuto per consentire la relativa rimozione da parte dei Vigili del Fuoco; 4. nell’aver fatto esplodere, prima e durante la gara, sei petardi di lieve intensità nel proprio Settore; 5. nell’avere danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati; 6. nell’aver divelto quattro seggiolini posizionati nel Settore loro riservato. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, ivi compresa la sospensione della gara, necessaria per il ripristino delle condizioni di sicurezza, che non si sono verificate conseguenze dannose e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica – obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 2.000,00 ACR MESSINA A) per avere la quasi totalità (90%) dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva, intonato: 1. durante l’intervallo tra il primo e secondo tempo, cori offensivi e insultanti nei confronti di tifosi avversari che, direttamente o indirettamente, hanno comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ripetuti per quattro volte; 2. al 30° minuto del secondo tempo, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante, ripetuti per tre volte; B) per avere alcuni dei suoi sostenitori, al termine della gara, in prossimità del tunnel di accesso agli spogliatoi, attinto con almeno dieci sputi i calciatori della squadra avversaria e la Quaterna Arbitrale e, al contempo, lanciato un contenitore in plastica di forma cilindrica sul terreno di gioco, senza colpire alcuno; C) per non avere assicurato l’erogazione dell’acqua calda negli spogliatoi al termine della gara. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutata la particolare odiosità della condotta posta in essere, le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose, e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.). BENEVENTO A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 1° e 69° minuto della gara, due fumogeni nel recinto di gioco e, al 1° e 3° minuto della gara, due petardi di forte intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze; B) per avere i suoi sostenitori, dal 25° al 28° minuto del secondo tempo, esposto, due striscioni (dalle dimensioni di circa 8 metri il primo e 12 metri il secondo) contenenti frasi offensive e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, direttamente o indirettamente, hanno comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 400,00 LATINA A) per avere la quasi totalità (90%) dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, al 5° minuto del primo tempo, intonato un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi avversari che, direttamente o indirettamente, hanno comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ripetuto per cinque volte; B) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, esposto, uno striscione non autorizzato (dalle dimensioni di circa 5 metri) contenente una frase provocatoria nei confronti dei tifosi della Squadra avversaria; Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.). TRENTO per avere la quasi totalità dei suoi sostenitori (90%), posizionati nel Settore Curva Est intonato: 1. al 13°, 46°, 57° e 69° minuto della gara, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, direttamente o indirettamente, hanno comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ripetuti, in ciascuna delle predette circostanze, due volte; 2. al 19° minuto della gara, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, direttamente o indirettamente, hanno comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ripetuti per due volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e  25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società disputava la gara in trasferta, valutato il numero molto esiguo di sostenitori autori del coro e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 300,00 GIANA ERMINIO per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Ospiti, per tutta la durata del secondo tempo, intonato cori offensivi nei confronti dell’Assistente Arbitrale n. 2. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società disputava la gara in trasferta, valutato il numero molto esiguo di sostenitori autori dei cori in esame e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Assistente Arbitrale n.2). TRIESTINA A) per avere, la quasi totalità dei suoi sostenitori (80%) presenti nel Settore Gradinata Ovest Bassa, intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Istituzioni dello Stato, al 15° e 16° minuto del primo tempo; B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato nel recinto di gioco cinque bicchieri di plastica pieni di liquido, senza provocare conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose, e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 200,00 PICERNO per avere uno dei suoi sostenitori, posizionato nel Settore Distinti, al 43° minuto del secondo tempo, proferito frasi offensive nei confronti dei componenti della Procura Federale e del Commissario di Campo, ripetute per tre minuti nonostante l’intervento dello SLO della società. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. e il fattivo intervento dello SLO (r. proc. fed, r. c.c.). RIMINI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 2° e 36° minuto del primo tempo, all’interno del recinto di gioco, due bicchieri di plastica semipieni, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed, r. c.c.).

AMMENDA € 150,00 MONTEROSI TUSCIA per avere causato il ritardo dell’inizio della gara di un minuto e 30 a causa dell’uscita ritardata dagli spogliatoi di uno dei suoi tesserati. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 6 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (supplemento r. Arbitrale, r. c.c.). PINETO per avere causato il ritardo dell’inizio della gara di un minuto e 30 a causa dell’uscita ritardata dagli spogliatoi dei suoi tesserati. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 6 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, r. c.c.).

CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

  • DELLA LATTA SIMONE (CARRARESE) per avere, al 28° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, con il pallone non a distanza di gioco, lo colpiva con una gomitata al petto facendolo cadere a terra. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell’avversario e, dall’altra, la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal colpo (r. Assistente Arbitrale n. 1).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

  • ILLANES MINUCCI JULIAN (CARRARESE) per avere, al 42° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, dopo la segnatura di una rete avversaria, si avvicinava all’Arbitro per dissentire nei confronti di una sua decisione; richiamato più volte a un comportamento consono, lo stesso reiterava le proteste avvicinandosi al viso dell’Arbitro e urlando in segno di protesta. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., ritenuta la continuazione e valutate le modalità complessive della condotta.
  • SVIDERCOSCHI SEBASTIANO (LEGNAGO SALUS) per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto pronunciava parole offensive nei suoi confronti per dissentire nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e la rilevante ingiuriosita’ dell’epiteto rivolto al direttore di gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

  • RIZZO NICHOLAS (TRIESTINA) per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto si alzava dalla panchina, usciva dall’area tecnica e pronunciava parole irriguardose nei suoi confronti per dissentire nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (calciatore di riserva).
  • DANTI DOMENICO (VIRTUS VERONA) per avere, al termine della gara, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto pronunciava parole offensive nei loro confronti per contestarne l’operato. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
  • MONTEAGUDO JUAN CRUZ (VIRTUS FRANCAVILLA) per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

  • FOGLIA FABIO (AREZZO)
  • DI SERIO GIUSEPPE (ATALANTA U23)
  • MELI MARCO (JUVE STABIA)
  • RISOLO ANDREA (VIRTUS FRANCAVILLA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)

  • SGARBI LORENZO (AVELLINO)
  • PANICO GIUSEPPE ANTONI (CARRARESE)
  • SCIACCA GIACOMO MICHELE (CASERTANA)
  • ADAMO EMANUELE PIO (CESENA)
  • POLI FABRIZIO (JUVENTUS NEXT GEN)
  • DIABY ABOUBAKAR (LEGNAGO SALUS)
  • BOCCIA SALVATORE (NOVARA)
  • CRESCENZI LUCA (PADOVA)
  • DE CRISTOFARO ANTONIO (PICERNO)
  • CATANESE GIOVANNI (PONTEDERA)
  • BUSSAGLIA ANDREA (PRO SESTO)
  • GATTONI TOMMASO (PRO SESTO)
  • LANGELLA CHRISTIAN (RIMINI)
  • VALLOCCHIA ANDREA (TRIESTINA)
  • ACCARDI ANDREA (VIRTUS FRANCAVILLA)
  • GIOVINCO GIUSEPPE (VIRTUS FRANCAVILLA)

AMMENDA € 200,00

  • ZANELLATO NICCOLO (CATANIA) per avere, al termine della gara tenuto un comportamento non corretto in quanto, mentre stava rientrando negli spogliatoi e dopo essere stato oggetto di sputi da parte dei tifosi avversari, reagiva ponendo in essere un gesto provocatorio nei confronti degli stessi. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, valutate le modalità complessive della condotta e considerato la gravità dell’offesa ricevuta (r. proc. fed.).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)

  • LAKTI ERALD (ARZIGNANO VALCHIAMPO)
  • GUIU VILANOVA BERNAT (PERGOLETTESE)
  • SANTORO SALVATORE (PRO VERCELLI)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

  • EMMAUSSO MICHELE CLAUDIO (ACR MESSINA)
  • CELLA STEFANO (ANCONA)
  • CIOFFI ANTONIO (ANCONA)
  • CIONEK THIAGO RANGEL (AVELLINO)
  • PATIERNO FRANCESCOCOSIMO (AVELLINO)
  • TELLO MUNOZ ANDRES FELIPE (BENEVENTO)
  • MALACCARI NICOLA (BRINDISI)
  • PALMIERI RICCARDO (CARRARESE)
  • MONTALTO ADRIANO (CASERTANA)
  • VARONE IVAN (CESENA)
  • GIANDONATO MANUEL (FERMANA)
  • PINZI RICCARDO (FERMANA)
  • CAFERRI LORENZO (GIANA ERMINIO)
  • FUMAGALLI TOMMASO (GIANA ERMINIO)
  • LEONE GIUSEPPE (JUVE STABIA)
  • PAGANINI LUCA (LATINA)
  • MOTOC ANDREI (LEGNAGO SALUS)
  • BURRAI SALVATORE (MANTOVA)
  • PIROLI DANILO (MONTEROSI TUSCIA)
  • SANTORO SIMONE (PERUGIA)
  • DE CIANCIO RODRIGO FACUNDO (PICERNO)
  • TERASCHI MARCO (PINETO)
  • TONTI ALESSANDRO (PINETO)
  • RUOCCO FRANCESCO (TORRES)
  • ATTYS CHRISTOPHER (TRENTO)
  • CORREIA OMAR (TRIESTINA)
  • ESEMPIO STEFANO (TURRIS)
  • FASOLINO GAETANO (TURRIS)
  • DAFFARA MANUEL (VIRTUS VERONA)
  • TONUCCI DENIS (VIS PESARO)
  • ZAGNONI DAVIDE (VIS PESARO)
  • CAPOMAGGIO GALO (AUDACE CERIGNOLA)
  • DE SANTIS MIRCO (MONOPOLI)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

  • GOLEMIC VLADIMIR (L.R. VICENZA)
  • CORBARI ANDREA (VIRTUS ENTELLA)
  • AMMONIZIONE (VII INFR)
  • MANETTA MARCO (ACR MESSINA)
  • SOLCIA DANIELE (ATALANTA U23)
  • IERARDI MARIO (L.R. VICENZA)

AMMONIZIONE (VI INFR)

  • TRIBUZZI ALESSIO (CROTONE)
  • TUMMINELLO MARCO (CROTONE)
  • YABRE MOUSTAPHA (GIUGLIANO)
  • MERCATI ALESSANDRO (GUBBIO)
  • ALTOBELLI DANIELE (MONTEROSI TUSCIA)
  • DI MUNNO ALESSANDRO (NOVARA)
  • MESIK IVAN (PESCARA)
  • TROIANO LUCA (SESTRI LEVANTE)
  • DAMETTO PAOLO (TORRES)
  • MASTINU GIUSEPPE (TORRES)
  • FROSININI RUGGERO (TRENTO)
  • PUGLIESE SAMUEL (TURRIS)
  • TASCONE MATTIA (AUDACE CERIGNOLA)

AMMONIZIONE (III INFR)

  • FRANCO DOMENICO (ACR MESSINA)
  • SALVO GIUSEPPE (ACR MESSINA)
  • GEGA ERTIJON (ALESSANDRIA)
  • PELLIZZARI STEFANO (ANCONA)
  • GRANDOLFO FRANCESCO (ARZIGNANO VALCHIAMPO)
  • CERESOLI ANDREA (ATALANTA U23)
  • MALLAMO ALESSANDRO (ATALANTA U23)
  • PAPINI FEDERICO (CROTONE)
  • ALBERTI THOMAS (FIORENZUOLA)
  • MARTINI JACOPO (FOGGIA)
  • LAMESTA ALESSANDRO (GIANA ERMINIO)
  • BERARDOCCO LUCA (GIUGLIANO)
  • SALIFOU DIKENI-RAFID (JUVENTUS NEXT GEN)
  • POMPEU DA SILVA RONALDO (L.R. VICENZA)
  • VIERO FEDERICO (LEGNAGO SALUS)
  • MENSAH DAVIS (MANTOVA)
  • RADAELLI NICOLO (MANTOVA)
  • BELLI FRANCESCO (PADOVA)
  • PITARRESI FRANCESCO (PICERNO)
  • DELPUPO ISAIAS OMAR (PONTEDERA)
  • MARTINELLI RICCARDO (PONTEDERA)
  • BERTONI LUCA (PRO PATRIA)
  • MAURIZII EMANUELE (PRO SESTO)
  • AURILETTO SIMONE (RENATE)
  • CERNIGOI IACOPO (RIMINI)
  • LAMESTA DAVIDE (RIMINI)
  • MORRA CLAUDIO (RIMINI)
  • FABRIANI CRISTIAN (TORRES)
  • PETRICCIONE DANILO (TORRES)
  • BREVI TOMMASO PIETRO (TRENTO)
  • DA POZZO LORENZO (VIS PESARO)
  • CARGNELUTTI RICCARDO (MONOPOLI)
  • FORNASIER MICHELE (MONOPOLI)
  • VANNUCCHI GIANMARCO (TARANTO)

AMMONIZIONE (II INFR)

  • FIRENZE MARCO (ACR MESSINA)
  • FRISENNA GIULIO (ACR MESSINA)
  • POLETTI AMEDEO (ALBINOLEFFE)
  • ANATRIELLO GENNARO (ALESSANDRIA)
  • NICHETTI MARCO EMILIO (ALESSANDRIA)
  • PIANA LUCA (ARZIGNANO VALCHIAMPO)
  • IMPROTA RICCARDO (BENEVENTO)
  • COPPOLARO MAURO (CARRARESE)
  • BRUZZANITI GIOVANNI (CROTONE)
  • RIZZO ALBERTO (FOGGIA)
  • MAROTTA MATTEO (GIANA ERMINIO)
  • GRECO JEAN FREDDI PAS (L.R. VICENZA)
  • TRONCHIN SIMONE (L.R. VICENZA)
  • FABRIZI LUCA (LATINA)
  • CALI MICHELE (LUMEZZANE)
  • CANNAVO KEVIN (LUMEZZANE)
  • CORTI NICCOLO (NOVARA)
  • CONTINI GIANLUCA (OLBIA)
  • ZANCHETTA FEDERICO (OLBIA)
  • FELICIOLI GIANFILIPPO (PERGOLETTESE)
  • LAMBRUGHI ALESSANDRO (PERGOLETTESE)
  • PAZ BLANDON YEFERSON (PERUGIA)
  • MEROLA DAVIDE (PESCARA)
  • VILLA LORENZO (PINETO)
  • ARMINI NICOLO (POTENZA)
  • DI GRAZIA FRANCESCO (POTENZA)
  • STANZANI LEONARDO (PRO PATRIA)
  • FLORIO MATTIA (PRO SESTO)
  • SARZI PUTTINI DANIELE (PRO VERCELLI)
  • FERRANTE EDOARDO (RECANATESE)
  • FERRETTI DANIELE (RECANATESE)
  • MONDONICO DAVIDE (RENATE)
  • LORA FILIPPO (TORRES)
  • TRAINOTTI ANDREA (TRENTO)
  • CABIANCA EDDY (VIRTUS VERONA)
  • PUCCIARELLI MANUEL (VIS PESARO)
  • BIANCO RAFFAELE (AUDACE CERIGNOLA)
  • COCCIA GIUSEPPE (AUDACE CERIGNOLA)
  • LUCIANI ALESSIO (TARANTO)
  • POLIDORI ALESSANDRO (VIRTUS FRANCAVILLA)
  • ZUPPEL DIEGO (VIRTUS FRANCAVILLA)

AMMONIZIONE (I INFR)

  • GAVIOLI LORENZO (ANCONA)
  • CENTIS ALBERTO (ARZIGNANO VALCHIAMPO)
  • GHIDOTTI SIMONE (AVELLINO)
  • PAGLINO STEFANO (CASERTANA)
  • CHIARELLA MARCO (CATANIA)
  • DONNARUMMA DANIELE (CESENA)
  • ELEUTERI ALESSANDRO (FERMANA)
  • TOZZUOLO ALESSANDRO (GUBBIO)
  • TURICCHIA RICCARDO (JUVENTUS NEXT GEN)
  • PERSEU FAUSTO (LATINA)
  • MERCORELLI SIMONE (PINETO)
  • EGHAREVBA DESTINY EFOSA (RECANATESE)
  • MATTEUCCI EMANUELE (SESTRI LEVANTE)
  • CUCCURULLO MARCO (SORRENTO)
  • SCOTTO LUIGI (TORRES)
  • ADORANTE ANDREA (TRIESTINA)
  • BENTO MARTINS DE J AFONSO (VIS PESARO)
  • MASTROMONACO GIAN LUCA (TARANTO)

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 21 DICEMBRE 2023 ED € 500,00 DI AMMENDA

  • PIEDEPALUMBO ANTONIO (TURRIS) per avere, al 48° minuto del primo tempo, durante il rientro negli spogliatoi tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto si avvicinava a quest’ultimo con fare provocatorio per contestarne l’operato reiterando le proteste fino all’ingresso dell’Arbitro nello spogliatoio. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva, r. Arbitrale, r c.c.).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 19 DICEMBRE 2023 ED € 500,00 DI AMMENDA

  • RAVAIOLI RUDY (PADOVA) per avere, al 17° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto usciva intenzionalmente e ripetutamente dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una loro decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva). DE VITA FABIO (RIMINI) per avere, al 47° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica pronunciando ad alta voce frasi irrispettose nei suoi confronti per contestarne l’operato. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva). ROMA DOMENICO (ACR MESSINA) per avere, al 41° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa ed ingiuriosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva più volte protestando platealmente e pronunciando al loro indirizzo frasi irrispettose ed offensive per contestare il loro operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (panchina aggiuntiva, r. Assistente Arbitrale n.1).

DIRIGENTI NON ESPULSI INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 12 GIUGNO 2024

  • VRENNA RAFFAELE (CROTONE) A) per avere, al 47° minuto del primo tempo, tenuto un comportamento non corretto in quanto, dopo l’annullamento di un gol, accedeva sul terreno di gioco pur non essendo iscritto in distinta; B) per avere, al termine del primo tempo, fatto accesso nella zona antistante gli spogliatoi, pur non essendo iscritto in distinta e per aver aggredito, colpendolo con un pugno al volto, l’Allenatore dei portieri avversario, Sig. PETRAZZUOLO AMEDEO. La situazione rientrava nella normalità solo grazie all’intervento degli STEWARD e degli Agenti della Digos. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S, valutati le modalità complessive della condotta ed il ruolo dirigenziale apicale ricoperto dal Sig. VRENNA RAFFAELE (r. proc. fed., r. c.c.).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 19 DICEMBRE 2023

  • VRENNA GIOVANNI (CROTONE) per avere, al 47° minuto del primo tempo, tenuto un comportamento non corretto in quanto, dopo l’annullamento di un gol, accedeva sul terreno di gioco, pur non essendo iscritto in distinta, e interloquiva con l’Arbitro. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutati le modalità complessive della condotta (r. proc. fed., r. c.c.).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED AMMONIZIONE (III INFR) ED € 1.000,00 DI AMMENDA

  • CUDINI MIRKO (FOGGIA) A) per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto pronunciava nei suoi confronti una frase irriguardosa per dissentire su una sua decisione; B) per avere, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, pronunciato al suo indirizzo frasi irrispettose. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, r. proc. fed.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

  • SENATORE FRANCESCO (TORRES) per avere, al 19° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

  • VETTORI FEDERICO (AREZZO) per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

ALLENATORI NON ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 12 APRILE 2024 ED € 500,00 DI AMMENDA

  • PETRAZZUOLO AMEDEO (JUVE STABIA) per avere, al termine del primo tempo, durante il rientro delle squadre negli spogliatoi, tenuto una condotta violenta nei confronti del tesserato avversario Sig. ZIZZA ANTONIO in quanto, dopo essere stato colpito con pugno al volto dal Sig. VRENNA RAFFAELE, reagiva colpendo con un pugno al volto il Sig. ZIZZA ANOTNIO. La situazione rientrava nella normalità solo grazie all’intervento degli STEWARD e degli Agenti della Digos. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non risultano conseguenze a carico del tesserato avversario (panchina aggiuntiva, r. proc. fed., r. c.c.).

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

  • ZAULI LAMBERTO (CROTONE) per avere, al termine del primo tempo, durante il rientro delle squadre negli spogliatoi, tenuto una condotta violenta nei confronti del tesserato avversario PETRAZZUOLO AMEDEO in quanto lo spingeva di spalle determinando, con tale condotta, un parapiglia tra i tesserati delle squadre avversarie e la reazione del PETRAZZUOLO. La situazione rientrava nella normalità solo grazie all’intervento degli STEWARD e degli Agenti della Digos. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico del tesserato avversario e, dall’altra, le reazioni provocate con la condotta posta in essere (proc. fed., r. c.c.).

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

  • CAGNAZZO ANTONIO (AUDACE CERIGNOLA) usciva dall’area tecnica e proferiva una frase offensiva nei confronti della Quaterna Arbitrale (r. IV Ufficiale).
  • PERRELLI MAURIZIO (VIRTUS FRANCAVILLA) per aver proferito una frase offensiva nei confronti dell’Assistente Arbitrale n.1 (r. Assistente Arbitrale n.1).