FIRENZE – Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta dell’11 Dicembre 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
GARA BENEVENTO – AVELLINO DEL 10 DICEMBRE 2023
Il Giudice Sportivo, rileva che, dai referti acquisiti agli atti (referto arbitrale, r. proc. fed., integrazione r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica), risulta che i sostenitori della Società Avellino, posizionati nel Settore Curva Nord hanno lanciato: 1. all’ingresso delle squadre in campo, sette petardi di forte intensità e dodici bengala sul terreno di gioco, determinando, con tale condotta, il ritardo dell’inizio della gara di otto minuti; 2. al 40° minuto della gara, in occasione della rete segnata dalla propria squadra, sette bengala e otto petardi di forte intensità sul terreno di gioco, causando ritardo della ripresa di gioco di un minuto e trenta; 3. a fine gara, due bengala e quattro petardi di forte intensità sul terreno di gioco. Le condotte descritte ai punti 1, 2 e 3 hanno causato danni sia al manto erboso che al telone dei copri LED e precisamente, in dieci punti nel recinto e venti punti terreno di gioco. Dai referti della Procura Federale e del Commissario di Campo sono emerse, altresì, a carico dei sostenitori della Società Avellino le seguenti condotte: 4. ad inizio del secondo tempo e per tutta la durata dello stesso, hanno esposto uno striscione di 3 metri x 3 metri che raffigurava un QR-CODE che inquadrato con cellulare, scaricava una foto oscena ed offensiva nei confronti dei tifosi del Benevento; 5. al termine della gara hanno danneggiato cinque seggiolini nel Settore loro riservato. Ritenuto che i fatti sopra indicati sono contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e costituiscono atti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica e che gli stessi sono connotati da particolare gravità, in quanto hanno provocato la sospensione della gara per un tempo complessivo di circa 9/10 minuti, hanno rappresentato un rilevante rischio per l’incolumità dei tesserati, degli addetti ai servizi e dei tifosi ed hanno provocato danni al manto erboso, ai seggiolini e ai pannelli pubblicitari. Visti gli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta; – ritenuto che, nella graduazione delle sanzioni previste dal combinato disposto di cui agli artt. 26 e 8 C.G.S. sia equo irrogare la sanzione di un’ammenda e dell’obbligo di disputare la gara con uno o più Settori privi di spettatori; – rilevato che dalla richiamata relazione emerge che i tifosi autori dei gesti, nelle gare disputate in casa, risultano occupare il Settore Curva Sud; – ritenuto, pertanto, che l’individuazione dei settori previsti dall’art. 8, lett. d) va effettuata sulla scorta di tale elemento conoscitivo P.Q.M. – delibera di sanzionare la Società AVELLINO con l’obbligo di disputare una gara casalinga con il Settore denominato Curva Sud, destinato ai sostenitori della Società ospitante, privo di spettatori e con l’irrogazione di EURO 1000 di AMMENDA. Dispone che la gara casalinga da disputare con il Settore Curva Sud priva di spettatori inflitta alla Società Avellino, dovrà essere scontata in Campionato con decorrenza dalla seconda giornata casalinga di Campionato successiva alla data di pubblicazione della presente decisione al fine di consentire l’attuazione delle necessarie misure organizzative (referto arbitrale, r. proc. fed., supplemento r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 3.000,00 MANTOVA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti: 1. nell’aver lanciato, prima dell’inizio della gara, un fumogeno nel recinto di gioco; 2. nell’aver lanciato, durante l’ingresso delle squadre in campo, un fumogeno nel recinto di gioco, due fumogeni e un petardo di lieve intensità sul terreno di gioco; 3. nell’aver lanciato, al 36° minuto del primo tempo, due fumogeni e un petardo di lieve intensità sul terreno di gioco e un fumogeno nel recinto di gioco, così determinando, con tale condotta, la sospensione della gara da parte dell’Arbitro per circa un minuto per consentire la relativa rimozione da parte dei Vigili del Fuoco; 4. nell’aver fatto esplodere, prima e durante la gara, sei petardi di lieve intensità nel proprio Settore; 5. nell’avere danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati; 6. nell’aver divelto quattro seggiolini posizionati nel Settore loro riservato. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, ivi compresa la sospensione della gara, necessaria per il ripristino delle condizioni di sicurezza, che non si sono verificate conseguenze dannose e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica – obbligo di risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 2.000,00 ACR MESSINA A) per avere la quasi totalità (90%) dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva, intonato: 1. durante l’intervallo tra il primo e secondo tempo, cori offensivi e insultanti nei confronti di tifosi avversari che, direttamente o indirettamente, hanno comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ripetuti per quattro volte; 2. al 30° minuto del secondo tempo, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante, ripetuti per tre volte; B) per avere alcuni dei suoi sostenitori, al termine della gara, in prossimità del tunnel di accesso agli spogliatoi, attinto con almeno dieci sputi i calciatori della squadra avversaria e la Quaterna Arbitrale e, al contempo, lanciato un contenitore in plastica di forma cilindrica sul terreno di gioco, senza colpire alcuno; C) per non avere assicurato l’erogazione dell’acqua calda negli spogliatoi al termine della gara. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutata la particolare odiosità della condotta posta in essere, le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose, e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.). BENEVENTO A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 1° e 69° minuto della gara, due fumogeni nel recinto di gioco e, al 1° e 3° minuto della gara, due petardi di forte intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze; B) per avere i suoi sostenitori, dal 25° al 28° minuto del secondo tempo, esposto, due striscioni (dalle dimensioni di circa 8 metri il primo e 12 metri il secondo) contenenti frasi offensive e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, direttamente o indirettamente, hanno comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 400,00 LATINA A) per avere la quasi totalità (90%) dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, al 5° minuto del primo tempo, intonato un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi avversari che, direttamente o indirettamente, hanno comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ripetuto per cinque volte; B) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, esposto, uno striscione non autorizzato (dalle dimensioni di circa 5 metri) contenente una frase provocatoria nei confronti dei tifosi della Squadra avversaria; Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.). TRENTO per avere la quasi totalità dei suoi sostenitori (90%), posizionati nel Settore Curva Est intonato: 1. al 13°, 46°, 57° e 69° minuto della gara, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, direttamente o indirettamente, hanno comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ripetuti, in ciascuna delle predette circostanze, due volte; 2. al 19° minuto della gara, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, direttamente o indirettamente, hanno comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ripetuti per due volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società disputava la gara in trasferta, valutato il numero molto esiguo di sostenitori autori del coro e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 300,00 GIANA ERMINIO per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Ospiti, per tutta la durata del secondo tempo, intonato cori offensivi nei confronti dell’Assistente Arbitrale n. 2. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società disputava la gara in trasferta, valutato il numero molto esiguo di sostenitori autori dei cori in esame e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Assistente Arbitrale n.2). TRIESTINA A) per avere, la quasi totalità dei suoi sostenitori (80%) presenti nel Settore Gradinata Ovest Bassa, intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Istituzioni dello Stato, al 15° e 16° minuto del primo tempo; B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato nel recinto di gioco cinque bicchieri di plastica pieni di liquido, senza provocare conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose, e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 200,00 PICERNO per avere uno dei suoi sostenitori, posizionato nel Settore Distinti, al 43° minuto del secondo tempo, proferito frasi offensive nei confronti dei componenti della Procura Federale e del Commissario di Campo, ripetute per tre minuti nonostante l’intervento dello SLO della società. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. e il fattivo intervento dello SLO (r. proc. fed, r. c.c.). RIMINI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 2° e 36° minuto del primo tempo, all’interno del recinto di gioco, due bicchieri di plastica semipieni, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed, r. c.c.).
AMMENDA € 150,00 MONTEROSI TUSCIA per avere causato il ritardo dell’inizio della gara di un minuto e 30 a causa dell’uscita ritardata dagli spogliatoi di uno dei suoi tesserati. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 6 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (supplemento r. Arbitrale, r. c.c.). PINETO per avere causato il ritardo dell’inizio della gara di un minuto e 30 a causa dell’uscita ritardata dagli spogliatoi dei suoi tesserati. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 6 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, r. c.c.).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
AMMENDA € 200,00
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
AMMONIZIONE (VI INFR)
AMMONIZIONE (III INFR)
AMMONIZIONE (II INFR)
AMMONIZIONE (I INFR)
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 21 DICEMBRE 2023 ED € 500,00 DI AMMENDA
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 19 DICEMBRE 2023 ED € 500,00 DI AMMENDA
DIRIGENTI NON ESPULSI INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 12 GIUGNO 2024
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 19 DICEMBRE 2023
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED AMMONIZIONE (III INFR) ED € 1.000,00 DI AMMENDA
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
ALLENATORI NON ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 12 APRILE 2024 ED € 500,00 DI AMMENDA
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
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