Tre giornate di squalifica per Redan della Triestina, due giornate per Malomo della Triestina, tra quelli per una giornata Gucher e Cannavò
FIRENZE – Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 27 Dicembre 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano.
GARE DEL 22 e 23 DICEMBRE 2023
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciannovesima giornata di andata del Campionato i sostenitori della Società ACR MESSINA, AUDACE CERIGNOLA, CARRARESE, CESENA, CROTONE, FIORENZUOLA, JUVE STABIA, LUCCHESE, PESCARA, PERUGIA, POTENZA, MESSINA, MONOPOLI, RIMINI, SORRENTO, TORRES, TRIESTINA e TURRIS hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.
SOCIETA’
AMMENDA € 2.000,00
L.R. VICENZA per avere alcuni dei suoi sostenitori, al 45° minuto del secondo tempo, attinto con tre sputi l’Assistente Arbitrale n. 2. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutata la particolare odiosità della condotta posta in essere, e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. Assistente Arbitrale n. 2).
AMMENDA € 1.500,00
CROTONE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva e nel Settore Tribuna Centrale, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato:
1. durante la gara, sette petardi di lieve entità nel recinto di gioco, senza conseguenze;
2. al termine della gara, mentre la Quaterna Arbitrale rientrava negli spogliatoi, un accendino di colore blu in direzione dell’Assistente Arbitrale n. 1 e dell’Arbitro, senza colpirli.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, in particolare il pericolo del lancio perpetrato in danno dei componenti la squadra arbitrale, rilevato che, nonostante la evidenziata pericolosità, non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).
PERUGIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al 44° minuto del secondo tempo, un petardo di elevata potenza sul terreno di gioco e più precisamente nell’area di rigore della squadra avversaria ove si trovava il portiere, il quale non subiva conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, in particolare il pericolo derivante dalla direzione del lancio, e i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).
PICERNO per avere alcuni suoi sostenitori (circa tre), posizionati all’interno del Settore Distinti, al 49° minuto del secondo tempo in occasione della rete segnata dalla squadra avversaria, indirizzato alcuni sputi e il contenuto di mezza bottiglietta d’acqua verso i componenti della panchina aggiuntiva della squadra avversaria attingendo alcuni di essi. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutata la particolare odiosità della condotta posta in essere e le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 1.000,00
LUCCHESE
A) per l’indebita presenza sul terreno di gioco, al termine della gara, di un soggetto non identificato il quale si avvicinava all’Arbitro per interloquire con quest’ultimo;
B) per l’indebita presenza all’interno degli spogliatoi, al termine della gara, di un soggetto non identificato, ma riconducibile alla società, il quale si avvicinava all’Arbitro e proferiva parole irriguardose e ingiuriose nei confronti dello stesso per contestarne l’operato. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 800,00
CASERTANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:
1. nell’avere fatto esplodere, al 30°, al 35° minuto della gara e durante l’intervallo, tre petardi nel proprio Settore, senza conseguenze;
2. nell’avere lanciato, al 75° minuto della gara, un petardo nel recinto di gioco, senza creare danni.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 600,00
PADOVA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, presenti nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere:
1.fatto esplodere, durante l’ingresso delle squadre in campo e al 56° minuto della gara, tre petardi nel proprio Settore senza provocare danni;
2. nell’aver danneggiato tre seggiolini posizionati nel Settore Curva Nord a loro riservato. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r. c.c. – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al 35° e 72° minuto della gara, due fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 500,00
CARRARESE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato al 1° minuto del primo tempo, un fumogeno e un petardo nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta, che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
MANTOVA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere fatto esplodere, tre petardi nel proprio Settore senza provocare danni. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che la società
sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 400,00
RIMINI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Est, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 28° minuto del secondo tempo, un fumogeno all’interno del recinto di gioco, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 300,00
ALESSANDRIA per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di 3 minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 6 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, r. c.c.).
PRO SESTO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere fatto esplodere, al 15° minuto del secondo tempo, un petardo di elevata potenza nel proprio Settore senza creare danni. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c.).
TARANTO
A) per avere la maggioranza dei suoi sostenitori (80%) posizionati nel Settore Curva Nord, al 27° e al 28° minuto del primo tempo, intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell’Ordine, ripetuti per tre volte;
B) per avere causato il ritardo dell’inizio della gara di un minuto e trenta secondi a causa dell’uscita ritardata dagli spogliatoi dei suoi tesserati. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13 comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S (supplemento r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 200,00
NOVARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi da un suo sostenitore, posizionato nel Settore Distinti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 23° minuto del secondo tempo, un bicchiere di plastica semipieno di liquido sul terreno di gioco. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
SESTRI LEVANTE per non avere assicurato la presenza dei raccattapalle durante la gara. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, valutate le modalità complessive dei fatti e i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale).
AMMENDA € 100,00
AUDACE CERIGNOLA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato un seggiolino nel Settore loro riservato. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
TRIESTINA per avere, la quasi totalità (80%) dei suoi sostenitori, presenti nel Settore Curva Furlan, intonato un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato, al 23° minuto del primo tempo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
VIS PESARO
A) per avere la totalità dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, intonato al 1° minuto del primo tempo, ripetuti per cinque volte e, al 40° minuto del secondo tempo, ripetuti per sette volte, cori offensivi e insultanti nei confronti della società avversaria;
B) per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, esposto, uno striscione (dalle dimensioni di circa 5 metri) non autorizzato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
DIRIGENTI NON ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 28 FEBBRARIO 2024
- VRENNA GIOVANNI (CROTONE) per avere, al termine della gara, tenuto un comportamento non corretto e irriguardoso, che si è concretizzato in un contatto fisico, nei confronti della quaterna arbitrale in quanto, accedeva negli spogliatoi riservati alla Quaterna Arbitrale, nonostante non fosse inserito in distinta, si avvicinava con fare minaccioso al IV Ufficiale puntando il dito nella sua direzione e proferendo al suo indirizzo frasi irrispettose; teneva la medesima condotta nei confronti dell’Assistente Arbitrale n. 1 e si avvicinava all’Arbitro toccandogli il mento con le dita della mano destra e pronunciando frasi irriguardose nei suoi confronti per contestarne l’operato. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, 36, comma 2, lett. b), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e il ruolo societario apicale ricoperto dall’autore della condotta (r. Arbitrale, r. Assistente Arbitrale n. 1, r. IV Ufficiale, r. proc. fed., r. c.c.).
AMMONIZIONE (I INFR)
- CERRI MASSIMO (BRINDISI)
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
- VIGNALE MIRCO (LUCCHESE) per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
- PIACENTINI GIANBATTISTA MARIA (PERGOLETTESE) per avere, al 40° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
- OLIVI SAMUELE (PRO VERCELLI) per avere, al 18° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica e pronunciava frasi irrispettose nei suoi confronti per dissentire verso una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).
ALLENATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
- CANZI MASSIMILIANO (PONTEDERA) per avere, al termine della gara, negli spogliatoi, tenuto un comportamento non corretto, irriguardoso nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto pronunciava frasi irrispettose nei loro confronti e proferiva frasi blasfeme per contestarne l’operato e colpiva le porte adiacenti lo spogliatoio. Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, 36, comma 1, lett. a) e 37 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022 (r. Arbitrale, r. c.c.).
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
- ABBATE MATTEO (PERGOLETTESE)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
- PAGLIUCA GUIDO (JUVE STABIA)
AMMONIZIONE (II INFR)
- TURRINI FRANCESCO (FIORENZUOLA)
AMMONIZIONE (I INFR)
- PAZIENZA MICHELE (AVELLINO)
OPERATORI SANITARI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
- MARINACCIO RAFFAELE (BENEVENTO) per avere, al 22° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36 comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
- TENCE MARCELLO (TRIESTINA) per avere, durante il rientro negli spogliatoi nell’intervallo, tenuto una condotta irriguardosa e minacciosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto si avvicinava a quest’ultimo e, con tono aggressivo, pronunciava frasi irrispettose e minacciose nei suoi confronti, per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13 comma 2, C.G.S., 36 comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
OPERATORI SANITARI NON ESPULSI
AMMENDA € 500,00
- AURINO MARIO (JUVE STABIA) per avere, al termine della gara, tenuto un comportamento non corretto nei confronti dei sostenitori avversari, rivolgendo al loro indirizzo gesti provocatori, così determinando la reazione degli stessi. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, valutate le modalità complessive della condotta. (panchina aggiuntiva, r. proc. fed.).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
- REDAN DAISHAWN ORPHEO (TRIESTINA) per avere, al 27° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta verso un calciatore avversario in quanto, con il pallone non a distanza di gioco, lo colpiva con un pugno al volto. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell’avversario e, dall’altra, il tipo di colpo inferto, l’essere il fatto stato commesso con il pallone non a istanza di gioco e la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal colpo.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED AMMONIZIONE (VII INFR)
MALOMO ALESSANDRO (TRIESTINA) per avere, al 20° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta, irriguardosa ed ingiuriosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto, dopo essere stato sostituito, pronunciava fasi irrispettose ed offensive al loro indirizzo e, in segno di stizza, sferrava un calcio alla base metallica della propria panchina proferendo un’espressione blasfema. Ritenuta la continuazione misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, 36, comma 1, lett. a) e 37 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022 (r. IV Ufficiale).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
- GUCHER ROBERT (LUCCHESE)
A) per avere, al 35° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento irriguardoso e offensivo nei confronti dell’Arbitro, in quanto pronunciava frasi irrispettose ed ingiuriose nei suoi confronti per contestarne l’operato;
B) per avere, alla notifica del provvedimento di espulsione, continuato a pronunciare frasi offensive nei confronti dell’Arbitro. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e la offensività delle parole pronunciate. - CANNAVO’ KEVIN (LUMEZZANE) per avere, al 29° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, nel tentativo di colpire il pallone, lo colpiva con un calcio all’altezza del collo, senza provocargli conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta, considerata la natura del gesto e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario e, dall’altra, la pericolosità della condotta posta in essere.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
- EKLU SHAKA MAWULI (AREZZO)
- KARIC NERMIN (BENEVENTO)
- TALIA ANGELO (BENEVENTO)
- INGROSSO GIANMARCO (PINETO)
- BRACAGLIA GABRIELE (RENATE)
- SEMERARO FRANCESCO (RIMINI)
- FORTE RICCARDO (SESTRI LEVANTE)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
- TUMMINELLO MARCO (CROTONE) per avere, al termine della gara, tenuto un comportamento non corretto e irriguardoso nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, dapprima con un pugno provocava la rottura del pannello in plexiglass che separa l’ingresso dagli spogliatoi arbitrali e poi pronunciava frasi irrispettose nei loro confronti per contestarne l’operato. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed., r. c.c.).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
- DAMIANI MATTIA (AREZZO)
- SETTEMBRINI ANDREA (AREZZO)
- CIONEK THIAGO RANGEL (AVELLINO)
- PALMIERI RICCARDO (CARRARESE)
- SUSSI CHRISTIAN (FIORENZUOLA)
- ROMEO FEDERICO (JUVE STABIA)
- MARTIC MANUEL (LEGNAGO SALUS)
- MOTOC ANDREI (LEGNAGO SALUS)
- BENASSAI FRANCESCO (LUCCHESE)
- JAOUHARI ZAID (PERGOLETTESE)
- VITALI PABLO (PICERNO)
- PALAZZI ANDREA (PRO SESTO)
- GASPERI MATTEO (RENATE)
- CIANCI PIETRO (TARANTO)
- ATTYS CHRISTOPHER (TRENTO)
- CELEGHIN ENRICO (TRIESTINA)
- ESEMPIO STEFANO (TURRIS)
- MACCA FEDERICO (VIRTUS FRANCAVILLA)
- RISOLO ANDREA (VIRTUS FRANCAVILLA)
- DAFFARA MANUEL (VIRTUS VERONA)
- ZAGNONI DAVIDE (VIS PESARO)
- AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)
- GOLEMIC VLADIMIR (L.R. VICENZA)
- FUSI PIETRO (PADOVA)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
- FRANCO DOMENICO (ACR MESSINA)
- PACCIARDI FEDERICO (ACR MESSINA)
- PELLEGRINI LORENZO (ALESSANDRIA)
- GRANDOLFO FRANCESCO (ARZIGNANO VALCHIAMPO)
- PARIGI GIACOMO (ARZIGNANO VALCHIAMPO)
- PIANA LUCA (ARZIGNANO VALCHIAMPO)
- KRAPIKAS TITAS (AUDACE CERIGNOLA)
- TITO FABIO (AVELLINO)
- ANASTASIO ARMANDO (CASERTANA)
- SCORZA CHRISTIAN (FERMANA)
- MARINO ANDREA (FOGGIA)
- MARTINI JACOPO (FOGGIA)
- PIRRELLO ROBERTO (GUBBIO)
- HUIJSEN DEAN DONNY (JUVENTUS NEXT GEN)
- SALIFOU DIKENI-RAFID (JUVENTUS NEXT GEN)
- POMPEU DA SILVA RONALDO (L.R. VICENZA)
- PELAGATTI CARLO (LEGNAGO SALUS)
- ILARI CARLO (LUMEZZANE)
- CRISTALLO CLAUDIO (MONOPOLI)
- BORTOLUSSI MATTIA (PADOVA)
- RADREZZA IGOR (PADOVA)
- GALLO ANDREA (PICERNO)
- GILLI MATTEO (PICERNO)
- ESPECHE MARCOS ANDRES (PONTEDERA)
- IGNACCHITI LORENZO (PONTEDERA)
- PODDA LORENZO (SESTRI LEVANTE)
- BERTINI MARCO (SPAL)
- RADA ARMAND (TRENTO)
- DI MARIO STEFANO (VIRTUS ENTELLA)
- MONTEAGUDO JUAN CRUZ (VIRTUS FRANCAVILLA)
AMMONIZIONE (VII INFR)
- TRIBUZZI ALESSIO (CROTONE)
- ROCCHI GABRIELE (LATINA)
- VASSALLO FRANCESCO (MONOPOLI)
- IDDA RICCARDO (TORRES)
AMMONIZIONE (VI INFR)
- SCIACCA GIACOMO MICHELE (CASERTANA)
- FERRANTE LORENZO (GIANA ERMINIO)
- CANDELLONE LEONARDO (JUVE STABIA)
- MIGNANELLI DANIELE (JUVE STABIA)
- PISCOPO KEVIN (JUVE STABIA)
- MOTOLESE MATTIA (OLBIA)
- PIERNO ROBERTO (PESCARA)
AMMONIZIONE (III INFR)
- FIRENZE MARCO (ACR MESSINA)
- SACO COLI (ANCONA)
- IMPROTA RICCARDO (BENEVENTO)
- DAMIAN FILIPPO (CASERTANA)
- BERTI TOMMASO (CESENA)
- VEZZONI FRANCO ORLANDO (FOGGIA)
- MAROTTA MATTEO (GIANA ERMINIO)
- CALDORE MARCO (GIUGLIANO)
- MENNA DAMIANO (GIUGLIANO)
- DI MASSIMO ALESSIO (GUBBIO)
- VETTOREL THOMAS (GUBBIO)
- PISANO EROS (LUMEZZANE)
- BRIGNANI FABRIZIO (MANTOVA)
- MURONI MATTIA (MANTOVA)
- DONADIO CHRISTIAN (NOVARA)
- BIANCU ROBERTO (OLBIA)
- PERROTTA MARCO (PADOVA)
- CERASANI JACOPO (PERGOLETTESE)
- TUNJOV GEORGI (PESCARA)
- PAGLIAI GABRIELE (PICERNO)
- DI GRAZIA FRANCESCO (POTENZA)
- FALLANI MATTIA (RENATE)
- PARLANTI GABRIELE (SESTRI LEVANTE)
- LUCIANI ALESSIO (TARANTO)
- MATERA ANTONIO (TURRIS)
- PUCCIARELLI MANUEL (VIS PESARO)
- ZOIA RICCARDO (VIS PESARO)
AMMONIZIONE (II INFR)
- BASSO GIANMARCO (ANCONA)
- CORTINOVIS ALESSANDRO (ATALANTA U23)
- DALL’OGLIO JACOPO (AVELLINO)
- GHIDOTTI SIMONE (AVELLINO)
- BUNINO CRISTIAN (BRINDISI)
- CEESAY WINSTON RAZEL (BRINDISI)
- PETRICCIONE JACOPO (CROTONE)
- NOBILE TOMMASO EMMANUE (FOGGIA)
- RICCARDI DAVIDE (FOGGIA)
- TOUNKARA TOUNKARA MAMADOU (FOGGIA)
- CASOLARI FEDERICO (GUBBIO)
- CHIERICO LUCA (GUBBIO)
- CORSINELLI FRANCESCO (GUBBIO)
- UDOH KING (GUBBIO)
- ESPOSITO MATTEO (JUVE STABIA)
- CHIORRA NICCOLO (LUCCHESE)
- VITERITTI ORLANDO (MONOPOLI)
- RANIERI ROBERTO (NOVARA)
- CACCAVO LUIGI (PERGOLETTESE)
- BARTOLOMEI PAOLO (PERUGIA)
- DELL’ORCO CRISTIAN (PERUGIA)
- CANGIANO GIANMARCO (PESCARA)
- CAMIGLIANO AGOSTINO (PRO VERCELLI)
- EGHAREVBA DESTINY EFOSA (RECANATESE)
- ESPOSITO GIANLUCA (RENATE)
- BADJE ISMAILA (SORRENTO)
- CUCCURULLO MARCO (SORRENTO)
- SCOTTO LUIGI (TORRES)
- EL AZRAK MOHAMED RAYAN STITOU (TRIESTINA)
- BEGHELDO GIANMARCO (VIRTUS VERONA)
AMMONIZIONE (I INFR)
- GELLI JACOPO (ALBINOLEFFE)
- MILESI LUCA (ALBINOLEFFE)
- D’ANGELO SONNY (AVELLINO)
- NICOLAO GIUSEPPE (BRINDISI)
- PIERACCINI SIMONE (CESENA)
- GIRON MAXIME FRANCOIS (CROTONE)
- GRASSI LORENZO (FERMANA)
- VESSELLA MANUEL (FERMANA)
- GONZI JURI (FIORENZUOLA)
- FIORINI MATTIA (FOGGIA)
- BURIC NIKOLA (LEGNAGO SALUS)
- VISCONTI ELIA (LUCCHESE)
- SONZOGNI LUCA (MANTOVA)
- PALOMBA LUIGI (OLBIA)
- MARRONE FEDERICO (PONTEDERA)
- ALASTRA FABRIZIO (POTENZA)
- CANDELLORI KEVIN (POTENZA)
- D’ALESSIO LEONARDO (PRO SESTO)
- MAGGIO MATTEO (PRO VERCELLI)
- RAPARO MARCO (RECANATESE)
- MARGIOTTA FRANCESCO (SESTRI LEVANTE)
- GERMANO UMBERTO (TRIESTINA)
- CONTESSA SERGIO (TURRIS)
- MENATO ALESSIO (VIRTUS VERONA)
Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall’art. 71 C.G.S.
Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:
– addebito su conto campionato;
– assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
– bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000
Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.