FIRENZE – Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 27 Dicembre 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano.
GARE DEL 22 e 23 DICEMBRE 2023
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciannovesima giornata di andata del Campionato i sostenitori della Società ACR MESSINA, AUDACE CERIGNOLA, CARRARESE, CESENA, CROTONE, FIORENZUOLA, JUVE STABIA, LUCCHESE, PESCARA, PERUGIA, POTENZA, MESSINA, MONOPOLI, RIMINI, SORRENTO, TORRES, TRIESTINA e TURRIS hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.
AMMENDA € 2.000,00
L.R. VICENZA per avere alcuni dei suoi sostenitori, al 45° minuto del secondo tempo, attinto con tre sputi l’Assistente Arbitrale n. 2. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutata la particolare odiosità della condotta posta in essere, e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. Assistente Arbitrale n. 2).
AMMENDA € 1.500,00
CROTONE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva e nel Settore Tribuna Centrale, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato:
1. durante la gara, sette petardi di lieve entità nel recinto di gioco, senza conseguenze;
2. al termine della gara, mentre la Quaterna Arbitrale rientrava negli spogliatoi, un accendino di colore blu in direzione dell’Assistente Arbitrale n. 1 e dell’Arbitro, senza colpirli.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, in particolare il pericolo del lancio perpetrato in danno dei componenti la squadra arbitrale, rilevato che, nonostante la evidenziata pericolosità, non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).
PERUGIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al 44° minuto del secondo tempo, un petardo di elevata potenza sul terreno di gioco e più precisamente nell’area di rigore della squadra avversaria ove si trovava il portiere, il quale non subiva conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, in particolare il pericolo derivante dalla direzione del lancio, e i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).
PICERNO per avere alcuni suoi sostenitori (circa tre), posizionati all’interno del Settore Distinti, al 49° minuto del secondo tempo in occasione della rete segnata dalla squadra avversaria, indirizzato alcuni sputi e il contenuto di mezza bottiglietta d’acqua verso i componenti della panchina aggiuntiva della squadra avversaria attingendo alcuni di essi. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutata la particolare odiosità della condotta posta in essere e le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 1.000,00
LUCCHESE
A) per l’indebita presenza sul terreno di gioco, al termine della gara, di un soggetto non identificato il quale si avvicinava all’Arbitro per interloquire con quest’ultimo;
B) per l’indebita presenza all’interno degli spogliatoi, al termine della gara, di un soggetto non identificato, ma riconducibile alla società, il quale si avvicinava all’Arbitro e proferiva parole irriguardose e ingiuriose nei confronti dello stesso per contestarne l’operato. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 800,00
CASERTANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:
1. nell’avere fatto esplodere, al 30°, al 35° minuto della gara e durante l’intervallo, tre petardi nel proprio Settore, senza conseguenze;
2. nell’avere lanciato, al 75° minuto della gara, un petardo nel recinto di gioco, senza creare danni.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 600,00
PADOVA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, presenti nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere:
1.fatto esplodere, durante l’ingresso delle squadre in campo e al 56° minuto della gara, tre petardi nel proprio Settore senza provocare danni;
2. nell’aver danneggiato tre seggiolini posizionati nel Settore Curva Nord a loro riservato. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r. c.c. – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al 35° e 72° minuto della gara, due fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 500,00
CARRARESE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato al 1° minuto del primo tempo, un fumogeno e un petardo nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta, che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
MANTOVA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere fatto esplodere, tre petardi nel proprio Settore senza provocare danni. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che la società
sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 400,00
RIMINI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Est, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 28° minuto del secondo tempo, un fumogeno all’interno del recinto di gioco, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 300,00
ALESSANDRIA per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di 3 minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 6 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, r. c.c.).
PRO SESTO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere fatto esplodere, al 15° minuto del secondo tempo, un petardo di elevata potenza nel proprio Settore senza creare danni. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c.).
TARANTO
A) per avere la maggioranza dei suoi sostenitori (80%) posizionati nel Settore Curva Nord, al 27° e al 28° minuto del primo tempo, intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell’Ordine, ripetuti per tre volte;
B) per avere causato il ritardo dell’inizio della gara di un minuto e trenta secondi a causa dell’uscita ritardata dagli spogliatoi dei suoi tesserati. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13 comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S (supplemento r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 200,00
NOVARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi da un suo sostenitore, posizionato nel Settore Distinti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 23° minuto del secondo tempo, un bicchiere di plastica semipieno di liquido sul terreno di gioco. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
SESTRI LEVANTE per non avere assicurato la presenza dei raccattapalle durante la gara. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, valutate le modalità complessive dei fatti e i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale).
AMMENDA € 100,00
AUDACE CERIGNOLA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato un seggiolino nel Settore loro riservato. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
TRIESTINA per avere, la quasi totalità (80%) dei suoi sostenitori, presenti nel Settore Curva Furlan, intonato un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato, al 23° minuto del primo tempo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
VIS PESARO
A) per avere la totalità dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, intonato al 1° minuto del primo tempo, ripetuti per cinque volte e, al 40° minuto del secondo tempo, ripetuti per sette volte, cori offensivi e insultanti nei confronti della società avversaria;
B) per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, esposto, uno striscione (dalle dimensioni di circa 5 metri) non autorizzato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
DIRIGENTI NON ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 28 FEBBRARIO 2024
AMMONIZIONE (I INFR)
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
ALLENATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
AMMONIZIONE (II INFR)
AMMONIZIONE (I INFR)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
OPERATORI SANITARI NON ESPULSI
AMMENDA € 500,00
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED AMMONIZIONE (VII INFR)
MALOMO ALESSANDRO (TRIESTINA) per avere, al 20° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta, irriguardosa ed ingiuriosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto, dopo essere stato sostituito, pronunciava fasi irrispettose ed offensive al loro indirizzo e, in segno di stizza, sferrava un calcio alla base metallica della propria panchina proferendo un’espressione blasfema. Ritenuta la continuazione misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, 36, comma 1, lett. a) e 37 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022 (r. IV Ufficiale).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
AMMONIZIONE (VII INFR)
AMMONIZIONE (VI INFR)
AMMONIZIONE (III INFR)
AMMONIZIONE (II INFR)
AMMONIZIONE (I INFR)
Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall’art. 71 C.G.S.
Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:
– addebito su conto campionato;
– assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
– bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000
Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.
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