Serie C

Squalificati in Serie C 2023/2024 dopo la 2° giornata

Una giornata di squalifica per Pattarello dell’Arezzo, Capellini del Benevento, Vano del Monterosi Tuscia, Guidi del Pontedera e Cianci del Taranto

FIRENZE – Il Giudice Sportivo titolare Dott. Stefano Palazzi e il Giudice Sportivo Sostituto Avv. Cosimo Taiuti, assistiti da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute dell’11 e 12 Settembre 2023 hanno adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DELL’ 8, 9, 10 e 11 SETTEMBRE 2023
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
I Giudici Sportivi,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della seconda giornata di andata del
Campionato i sostenitori delle Società AUDACE CERIGNOLA, CARRARESE, GUBBIO, LATINA,
MONOPOLI, PERUGIA, PESCARA, POTENZA, RIMINI, SESTRI LEVANTE, TARANTO e TURRIS hanno, in
violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;
considerato che nei confronti della Società sopra indicata ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERANO
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA’

AMMENDA € 2.000,00

PERUGIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:
1. nell’aver lanciato, all’11°minuto del primo tempo, nove fumogeni sul terreno di gioco, quattro fumogeni nel recinto di gioco e due petardi di elevata potenza di cui uno sul terreno di gioco e uno nel recinto di gioco, determinando, con tale condotta, la sospensione della gara da parte dell’Arbitro all’ 11° minuto del primo tempo per tre minuti, per ripristinare condizioni idonee alla ripresa del gioco;
2. nell’aver lanciato, al 28° minuto del primo tempo, un fumogeno sul terreno di gioco causando ritardo nella ripresa del gioco per qualche secondo.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (ulteriori rispetto ai ritardi nella ripresa del gioco) e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S (referto arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 1.000,00

PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato:

1. al 43° minuto del primo tempo, un petardo nel recinto di gioco e al 44° minuto del primo tempo, due fumogeni nel recinto di gioco;
2. fra il 15° e il 17°minuto del secondo tempo tre fumogeni sul terreno di gioco;
3. nel corso della gara sei fumogeni sul recinto di gioco.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r.c.c.).

AMMENDA € 800,00

AUDACE CERIGNOLA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al 14° ed al 52° minuto della gara, due petardi nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed, integrazione r. proc. fed, r. c.c.).

MANTOVA per avere i suoi sostenitori posizionati nel Settore Gradinata Nord:
1. al 54° minuto della gara, intonato per quattro volte, cori oltraggiosi nei confronti delle Istituzioni Calcistiche;
2. al 76° minuto della gara, intonato per quattro volte, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, direttamente o indirettamente, hanno comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed.).

AMMENDA € 750,00

JUVE STABIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti antiregolamentari commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere alcuni suoi sostenitori (circa una decina) scavalcato la recinzione per festeggiare la vittoria della propria squadra e venendo subito fatti rientrare grazie all’intervento degli Steward. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutati le modalità complessive dei fatti e l’intervento fattivo degli Steward (r. proc. fed.).

AMMENDA € 250,00

PRO PATRIA per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. c.c., integrazione r. c.c. – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 200,00

AREZZO per avere i suoi sostenitori intonato, al 15° minuto del primo tempo, per due volte, cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell’Ordine. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed, r.c.c.).

TARANTO per avere i suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Ospiti intonato, al 17°e al 18° minuto del primo tempo e a fine gara, cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell’Ordine. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S (r. proc. fed, r.c.c.).

VIRTUS VERONA per avere due dei suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di 3 minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 6 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. arbitrale, supplemento r. c.c.).

AMMENDA € 100,00

ALESSANDRIA per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., integrazione r.c.c., – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 26 SETTEMBRE 2023

PERACCHI IVANO (ALBINOLEFFE) per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa ed ingiuriosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, pronunciava una frase irrispettosa ed offensiva nei suoi confronti. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerata la funzione di dirigente addetto all’Arbitro ricoperta dal PERRACCHI.

DIRIGENTI NON ESPULSI

  • INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 19 SETTEMBRE 2023 ED € 500,00 DI AMMENDA

    DONATIELLO ANTONIO (VIRTUS FRANCAVILLA) per avere, al termine della gara, tenuto una condotta minacciosa nei confronti di un calciatore avversario in quanto, durante un diverbio tra due calciatori, interveniva pronunciando nei confronti del calciatore avversario una frase minacciosa. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 19 SETTEMBRE 2023

  • GIOVE GIUSEPPE (TARANTO) per avere, al 16° e al 26° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta in quanto alzandosi dalla panchina poneva in essere gesti provocatori nei confronti dei tifosi della squadra avversaria. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed.).

AMMONIZIONE (I INFR)

  • MIGNEMI DAVIDE CARMELO (GUBBIO)
  • LA CORTE FRANCESCO (VIRTUS FRANCAVILLA)

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED AMMONIZIONE (I INFR)

  • DONADEL MARCO (ANCONA) per avere, al 46° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro e del IV Ufficiale, in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica e protestava reiteratamente nei confronti di entrambi per dissentire nei confronti di una decisione del direttore di gara. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale, supplemento r. arbitrale).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

  • CHIAPPELLA ANDREA (GIANA ERMINIO) per avere, al 25° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

ALLENATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

ANTONAZZO ANGELO (VIRTUS FRANCAVILLA) per avere, al 32° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa ed ingiuriosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, pronunciava frasi irrispettose ed irriguardose nei suoi confronti (r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).

AMMONIZIONE (I INFR)

  • FALANGA JACOPO (ANCONA)
  • MODESTO FRANCESCO (ATALANTA U23)
  • BONATTI ANDREA (FIORENZUOLA)
  • DI DONATO DANIELE (LATINA)
  • DONATI MASSIMO (LEGNAGO SALUS)
  • PAVANEL MASSIMO (RENATE)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

  • PATTARELLO EMILIANO (AREZZO)
  • CAPELLINI RICCARDO (BENEVENTO)
  • VANO MICHELE (MONTEROSI TUSCIA)
  • GUIDI MATTEO (PONTEDERA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CIANCI PIETRO (TARANTO) per avere, all’81° minuto della gara, tenuto una condotta non corretta in quanto alzandosi dalla panchina poneva in essere gesti provocatori nei confronti dei tifosi della squadra avversaria. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed., r.c.c.).

AMMONIZIONE (II INFR)

  • GAZOUL MARWANE (ALESSANDRIA)
  • CAPOMAGGIO GALO (AUDACE CERIGNOLA)
  • D’AMICO FELICE (AVELLINO)
  • MINOTTI GABRIELE (GIANA ERMINIO)
  • GUADAGNI GIUSEPPE (LUCCHESE)
  • ACELLA CHRISTIAN (PERUGIA)
  • LISI FRANCESCO (PERUGIA)
  • GRAZIANI VITTORIO (PICERNO)
  • MARTINELLI RICCARDO (PONTEDERA)
  • VITALE GAETANO (SORRENTO)
  • ANTONINI LUI MATIAS (TARANTO)
  • LOLIVA ANDREA (TARANTO)
  • ZACCAGNO ANDREA (TORRES)
  • DE FELICE FRANCESCO (TURRIS)
  • FASOLINO GAETANO (TURRIS)
  • MAZZOLO FRANCESCO (VIRTUS VERONA)

AMMONIZIONE (I INFR)

  • GATTI RICCARDO (ALBINOLEFFE)
  • GUSU MIHAI VASILICA (ALBINOLEFFE)
  • MARCHETTI STEFANO (ALBINOLEFFE)
  • CIANCIO SIMONE (ALESSANDRIA)
  • PAGLIUCA MATTIA (ALESSANDRIA)
  • PAOLUCCI LORENZO (ANCONA)
  • BIANCHI SEBASTIANO (AREZZO)
  • EKLU SHAKA MAWULI (AREZZO)
  • CASINI RICCARDO (ARZIGNANO VALCHIAMPO)
  • GEMIGNANI ANDREA (ARZIGNANO VALCHIAMPO)
  • LAKTI ERALD (ARZIGNANO VALCHIAMPO)
  • CERESOLI ANDREA (ATALANTA U23)
  • CHIWISA MANNAH (ATALANTA U23)
  • LIGI ALESSANDRO (AUDACE CERIGNOLA)
  • TASCONE MATTIA (AUDACE CERIGNOLA)
  • CIONEK THIAGO RANGEL (AVELLINO)
  • GORI GABRIELE (AVELLINO)
  • PALEARI ALBERTO ANDREA (BENEVENTO)
  • CICCONI MANUEL (CARRARESE)
  • DELLA LATTA SIMONE (CARRARESE)
  • DI GENNARO MATTEO (CARRARESE)
  • TUMMINELLO MARCO (CROTONE)
  • VITALE MATTIA (CROTONE)
  • LAVERONE LORENZO (FERMANA)
  • PADELLA EMANUELE (FERMANA)
  • PISTOLESI FRANCESCO (FERMANA)
  • SPEDALIERI JONATHAN ANDREA (FERMANA)
  • EMBALO CARLOS APNA (FOGGIA)
  • MARZUPIO MANUEL (FOGGIA)
  • FERRANTE LORENZO (GIANA ERMINIO)
  • GROPPELLI FILIPPO (GIANA ERMINIO)
  • DI DIO FLAVIO (GIUGLIANO)
  • OYEWALE SULAIMAN (GIUGLIANO)
  • SCOGNAMIGLIO GENNARO (GIUGLIANO)
  • BULEVARDI DANILO (GUBBIO)
  • FREY DANIEL NICOLAS (GUBBIO)
  • GRECO STEFANO (GUBBIO)
  • MERCATI ALESSANDRO (GUBBIO)
  • PIRRELLO ROBERTO (GUBBIO)
  • BELLICH MARCO (JUVE STABIA)
  • BUGLIO DAVIDE (JUVE STABIA)
  • CANDELLONE LEONARDO (JUVE STABIA)
  • GERBO ALBERTO (JUVE STABIA)
  • PIOVANELLO ENRICO (JUVE STABIA)
  • SIGNORINI ALESSANDRO (JUVE STABIA)
  • CONFENTE ALESSANDRO (L.R. VICENZA)
  • FERRARI FRANCO (L.R. VICENZA)
  • CORTINOVIS FABIO (LATINA)
  • ROCCHI GABRIELE (LATINA)
  • MARTIC MANUEL (LEGNAGO SALUS)

    PELAGATTI CARLO (LEGNAGO SALUS)

  • BENASSAI FRANCESCO (LUCCHESE)
  • BASSO RICCI ALBERTO (LUMEZZANE)
  • CAPELLI ANDREA (LUMEZZANE)
  • FILIGHEDDU STEFANO (LUMEZZANE)
  • SPINI CRISTIAN (LUMEZZANE)
  • WIESER DAVID (MANTOVA)
  • FAZIO PASQUALE DANIEL (MONOPOLI)
  • VASSALLO FRANCESCO (MONOPOLI)
  • PARLATI SAMUELE (MONTEROSI TUSCIA)
  • PIROLI DANILO (MONTEROSI TUSCIA)
  • RIGON ANDREA (MONTEROSI TUSCIA)
  • VERDE FRANCESCO (MONTEROSI TUSCIA)
  • INCERTI DAVIDE FABRIZIO (OLBIA)
  • DELLI CARRI FILIPPO (PADOVA)
  • ZANELLATI ALESSANDRO (PADOVA)
  • PICCININI STEFANO (PERGOLETTESE)
  • IANNONI EDOARDO (PERUGIA)
  • MATOS SANTOS PINTO RYDER (PERUGIA)
  • BROSCO RICCARDO (PESCARA)
  • MESIK IVAN (PESCARA)
  • GILLI MATTEO (PICERNO)
  • PAGLIAI GABRIELE (PICERNO)
  • MARAFINI ANDREA (PINETO)
  • TONTI ALESSANDRO (PINETO)
  • VERRENGIA BRUNO (POTENZA)
  • LOMBARDONI MANUEL (PRO PATRIA)
  • MARANO FRANCESCO (PRO PATRIA)
  • VAGHI STEFANO (PRO PATRIA)
  • BUSSAGLIA ANDREA (PRO SESTO)
  • MAURIZII EMANUELE (PRO SESTO)
  • FIUMANO’ FILIPPO (PRO VERCELLI)
  • SANTORO SALVATORE (PRO VERCELLI)
  • LANGELLA CHRISTIAN (RIMINI)
  • ROSINI SAMUELE (RIMINI)
  • SEMERARO FRANCESCO (RIMINI)
  • CANDIANO MAIKO (SESTRI LEVANTE)
  • KANOUTE MAMADOU YAYE (TARANTO)
  • VANNUCCHI GIANMARCO (TARANTO)
  • DAMETTO PAOLO (TORRES)
  • FISCHNALLER MANUEL (TORRES)
  • PETRICCIONE DANILO (TORRES)
  • SIPOS LEON (TRENTO)
  • VITTURINI DAVIDE (TRENTO)
  • FINOTTO MATTIA (TRIESTINA)
  • MALOMO ALESSANDRO (TRIESTINA)
  • PAVLEV DANIEL (TRIESTINA)
  • D’AURIA GIANLUCA (TURRIS)
  • GUIDA ANGELO (TURRIS)
  • BONINI FEDERICO (VIRTUS ENTELLA)

    CORBARI ANDREA (VIRTUS ENTELLA)

  • DI SANTO FRANCESCO (VIRTUS ENTELLA)
  • MEAZZI LORENZO (VIRTUS ENTELLA)
  • SANTINI CLAUDIO (VIRTUS ENTELLA)
  • MONTEAGUDO JUAN CRUZ (VIRTUS FRANCAVILLA)
  • NALINI ANDREA (VIRTUS VERONA)
  • LORU LORENZO (VIS PESARO)
  • MATTIOLI ALESSANDRO (VIS PESARO)
  • TONUCCI DENIS (VIS PESARO)

Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall’art. 71 C.G.S.
Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:
– addebito su conto campionato;
– assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
– bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000
Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

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