Tre giornate di squalifica per Adamonis del Perugia, Barnaba dell’Ancona, Corti dell’Olbia, due per Bolic del Catania
FIRENZE – Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 2 e 3 Ottobre 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano.
GARE DEL 29 e 30 SETTEMBRE e 1e 2 OTTOBRE 2023
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della sesta giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società ACR MESSINA, CESENA, CROTONE, FERMANA, FOGGIA, JUVE STABIA, L.R. VICENZA, LATINA, MONOPOLI, OLBIA, POTENZA, PERUGIA, PESCARA, RECANATESE, RIMINI, TRIESTINA, VIRTUS FRANCAVILLA e VIS PESARO hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.
SOCIETA’
AMMENDA € 2.000,00
FOGGIA
A) per avere i suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Nord “Franco Mancini” al 4° minuto del primo tempo, intonato per tre volte, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, direttamente o indirettamente, hanno comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 5° minuto del primo tempo, alcune pietre verso il Settore Ospiti, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed, r. c.c., integrazione r. c.c.).
AMMENDA € 1.600,00
TRIESTINA
A) per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di 4 minuti, in quanto non si presentavano con il corretto equipaggiamento all’ingresso in campo, attardandosi per regolarizzarlo;
B) per avere alcuni dei suoi sostenitori presenti nel Settore Gradinata B, C e D intonato, al 27° minuto del primo tempo e al 22° minuto del secondo tempo, cori oltraggiosi nei confronti delle Istituzioni dello Stato;
C) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Gradinata B, C e D, al momento dell’ingresso in campo delle squadre, al 12°, 21° e 45° minuto del primo tempo, e al 7° minuto del secondo tempo intonato cori offensivi e insultanti nei confronti di un Calciatore della Squadra avversaria;
D) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore Gradinata B, C e D, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato:
1. al 5° minuto del secondo tempo, quattro bicchieri di plastica sul recinto di gioco contenenti liquido che andavano ad attingere sulla testa e sulla parte posteriore del dorso un Commissario di Campo;
2. nel corso della gara sei bicchieri di plastica sul recinto di gioco contenenti liquido;
3. al 69° minuto della gara una pallina pressata con carta stagnola nel recinto di gioco in direzione della panchina occupata dai tesserati della squadra avversaria.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. arbitrale, r. proc. fed, r. c.c.).
AMMENDA € 1.000,00
GIUGLIANO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:
1. nell’aver lanciato, al 95° minuto della gara, un oggetto metallico sul terreno di gioco, senza conseguenze;
2. divelto un pannello di materiale plastico posto nel Settore Tribuna Ospiti loro riservato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che la società disputata la gara in trasferta (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
TURRIS per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 4° e 5° minuto del primo tempo, due petardi e due fumogeni verso il Settore Curva Nord occupato dai tifosi del Foggia, così provocando la reazione dei tifosi avversari.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che la società disputata la gara in trasferta e i modelli organizzativi ex art 29 C.G.S. (r. proc. fed, r. c.c., integrazione r. c.c.).
AMMENDA € 800,00
CROTONE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, dal Settore Curva Nord, al 2° minuto del primo tempo ed al 12° minuto del secondo tempo, nel recinto di gioco nell’area tra la linea di fondo e i tabelloni pubblicitari due petardi, provocando la bruciatura del manto erboso. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto alla bruciatura del manto erboso, che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi ex art 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
PADOVA
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Ferrovia, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, durante l’ingresso delle squadre in campo, due petardi nel recinto di gioco e al 10° minuto del primo tempo, tre bottigliette vuote, senza conseguenze;
B) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord all’ 11° minuto del primo tempo, intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell’Ordine. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la società disputata la gara in trasferta (r. proc. fed, r. c.c.).
PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato all’ 11° minuto del primo tempo e al 56° minuto della gara, due petardi nel recinto di gioco, al 15° minuto del primo tempo e al 77° minuto della gara, due fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose, considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r.c.c.).
AMMENDA € 500,00
CASERTANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore Tribuna Inferiore G, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 19° minuto del primo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed, r. c.c.).
POTENZA per avere una persona non identificata, fatto accesso, subito dopo il fischio finale della gara, nel recinto di gioco e, con fare minaccioso, pronunciato frasi non comprensibili all’indirizzo dei calciatori della società Monterosi Tuscia. Venendo successivamente fermato e, quindi, allontanato dai dirigenti della società Potenza. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutati le modalità complessive dei fatti, considerati i modelli organizzativi adottati e l’intervento fattivo dei dirigenti della Società Potenza (r. arbitrale, proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 400,00
MONOPOLI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore Ferrovia Ospiti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 38° minuto della gara, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che la società disputata la gara in trasferta e i modelli organizzativi ex art 29 C.G.S. (r. proc. fed, r. c.c).
VIS PESARO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato all’ 11°minuto del secondo tempo, un bicchiere vuoto all’interno del recinto di gioco verso un giocatore avversario che stava uscendo dal campo dopo l’intervento dei sanitari. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose, considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r.c.c.).
AMMENDA € 200,00
JUVE STABIA per avere i suoi sostenitori acceso, prima dell’inizio della gara, alcuni fumogeni all’interno del proprio Settore determinando, con tale condotta, un ritardo di circa due minuti nell’avvio della gara, in attesa che tornasse una corretta visibilità. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive, considerato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto al ritardo nell’avvio della gara e i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S (supplemento r. arbitrale, r. c.c.).
TORRES per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, al 40° minuto del primo tempo, intonato un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine, ripetuto per tre volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la società disputata la gara in trasferta (r. proc. fed).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 11 OTTOBRE 2023 ED € 500,00 DI AMMENDA
- DI TORO ELIO (AUDACE CERIGNOLA) per avere, al 19° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro,in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva protestando platealmente nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).
DIRIGENTI NON ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 19 OTTOBRE 2023
- CARRISI CLAUDIO (PERGOLETTESE) per avere, a fine partita, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto si avvicinava agli stessi che si trovavano a centrocampo e pronunciava frasi irriguardose nei loro confronti contestando il loro operato; atteggiamento reiterato una volta giunti negli spogliatoi. Riteuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerata la sua maggiore gravità in conseguenza della funzione di Dirigente Addetto all’Arbitro ricoperta dal CARRISI.
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 17 OTTOBRE 2023
- GATTI FABIO (ATALANTA U23) per avere, durante l’intervallo, nel tunnel che conduce agli spogliatoi, tenuto una condotta irriguardosanei confronti dell’Arbitro e un comportamento non corretto nei confronti di un tesserato avversario, in quanto:
1. si avvicinava all’Arbitro, chiedendo ripetutamente spiegazioni in merito ad alcune decisioni arbitrali;
2. invitato ad allontanarsi, prima di uscire, incrociava il tesserato avversario Sig. BARESI ALESSIO e, mentre discuteva animatamente con quest’ultimo, lo spingeva leggermente con entrambe le mani sul petto determinando, così, un clima di tensione. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (r. arbitrale, r. proc. fed., r c.c.).
AMMENDA € 500,00
- D’AMBROSIO VINCENZO (POTENZA) per avere tenuto un comportamento non corretto in quanto:
1. indicato nella distinta di gara fra i componenti della panchina aggiuntiva, per l’intero primo tempo della gara non sostava in panchina ma si allontanava dal recinto di gioco per poi rientrare in campo alla fine del primo tempo, rivolgendo frasi irriguardose nei confronti dei componenti della Procura Federale e del Commissario di Campo;
2. al rientro delle squadre in campo per la disputata del secondo tempo, non sedeva in panchina ma si allontanava nuovamente dal recinto di gioco uscendo dal cancello posto a ridosso della curva e, al 92° minuto della gara, rientrava in campo e si posizionava in piedi tra le due panchine a ridosso della recinzione del terreno di gioco. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S. valutate le modalità complessiva dei fatti (r. proc. fed, r. c.c., panchina aggiuntiva).
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
- PAVESI ROBERTO (NOVARA) per avere, al 29° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva per dissentire nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED AMMONIZIONE (II INFR)
- ABBATE MATTEO (PERGOLETTESE) per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto usciva dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
- BANCHIERI SIMONE (VIS PESARO) per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta, in quanto, mentre un giocatore avversario si accingeva a battere una rimessa laterale, si posizionava davanti allo stesso ritardando la ripresa del gioco. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, valutate le modalità complessive della condotta.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
- LOPEZ GIOVANNI (ALBINOLEFFE)
ALLENATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (III INFR)
- PAGLIUCA GUIDO (JUVE STABIA)
AMMONIZIONE (II INFR)
- MODESTO FRANCESCO (ATALANTA U23)
AMMONIZIONE (I INFR)
- FERRARO EMANUELE (ACR MESSINA)
- NAPOLI MICHELE (CESENA)
- FRANZINI ARNALDO (LUMEZZANE)
- TOMEI FRANCESCO (MONOPOLI)
- COLOMBO RICCARDO (PRO PATRIA)
- MAIURI VINCENZO (SORRENTO)
OPERATORI SANITARI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
- MARSICO ANTONIO (PICERNO) per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto e una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, a gioco in svolgimento, si alzava dalla panchina pronunciando una frase irriguardosa per dissentire nei confronti di una loro decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE ED AMMONIZIONE (II INFR)
- ADAMONIS MARIUS (PERUGIA) per avere, al 43° minuto del secondo tempo:
1. tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, dopo aver subito un fallo, a gioco fermo, reagiva colpendolo con due piedi sul fianco destro facendolo cadere a terra, senza conseguenze;
2. tenuto una condotta non corretta in quanto, prima di abbondonare il terreno di gioco, protestava e spintonava un avversario, il quale lo stava invitando ad abbandonare il terreno di gioco. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che il gioco era fermo e, dall’altra, che non risultano conseguenze a carico dell’avversario.
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
- BARNABA TOMMASO (ANCONA) per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta del calciatore avversario
- CORTI ALESSANDRO in quanto, dopo aver ricevuto una gomitata in pancia da questo ultimo reagiva colpendolo con un pugno, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell’avversario e, dall’altra, il tipo di colpo inferto e la zona del corpo dell’avversario attinta.
- CORTI ALESSANDRO (OLBIA) per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti del calciatore avversario BARNABA TOMMASO colpendolo, con il pallone non a distanza di gioco, con una gomitata in pancia e provocando la reazione violenta dello stesso. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell’avversario e, dall’altra, il tipo di colpo inferto e la zona del corpo dell’avversario attinta.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
- BOCIC MILOS (CATANIA) per avere, al 28° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento, mentre gli dava le spalle lo colpiva, con forte intensità, con una manata all’altezza del collo facendolo cadere a terra. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non risultano conseguenze a carico dell’avversario.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
- SOMMA MARCO (PRO PATRIA) per avere, al 38° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto, in un contrasto di gioco per il possesso del pallone, lo scalciava da tergo colpendolo all’altezza della tibia. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta, considerata la natura del gesto e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario e, dall’altra, la pericolosità della condotta posta in essere.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
- POLITO VINCENZO (ACR MESSINA)
- BENEDETTI SIMONE (AVELLINO)
- AMADIO MARCO (RENATE)
- PULETTO FILIPPO (SPAL)
- KUJABI KALIFA (TORRES)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
- CICCONI MANUEL (CARRARESE)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
- LAKTI ERALD (ARZIGNANO VALCHIAMPO)
- FERRARI FRANCO (L.R. VICENZA)
- SBAFFO ALESSANDRO (RECANATESE)
- VELTRI ANGELO (RECANATESE)
- PAVLEV DANIEL (TRIESTINA)
AMMONIZIONE (III INFR)
- MANETTA MARCO (ACR MESSINA)
- CIANCIO SIMONE (ALESSANDRIA)
- IORI MATTIA (AREZZO)
- SETTEMBRINI ANDREA (AREZZO)
- CAPOMAGGIO GALO (AUDACE CERIGNOLA)
- ILLANES MINUCCI JULIAN (CARRARESE)
- PROIETTI MATTIA (CASERTANA)
- FONTANA TOMMASO (FERMANA)
- CARILLO LUIGI (FOGGIA)
- DI NOIA GIOVANNI (FOGGIA)
- SORRENTINO LORENZO (GIUGLIANO)
- ROMEO FEDERICO (JUVE STABIA)
- IERARDI MARIO (L.R. VICENZA)
- DALMAZZI ALESSANDRO (LUMEZZANE)
- VASSALLO FRANCESCO (MONOPOLI)
- MASTRANTONIO DAVIDE (MONTEROSI TUSCIA)
- MALOMO ALESSANDRO (TRIESTINA)
- DE FELICE FRANCESCO (TURRIS)
- MAZZOLO FRANCESCO (VIRTUS VERONA)
- ROSSETTI MATTEO (VIS PESARO)
AMMONIZIONE (II INFR)
- BORGHINI DIEGO (ALBINOLEFFE)
- GATTI RICCARDO (ALBINOLEFFE)
- ROTA ARENSI (ALESSANDRIA)
- SEPE ALFONSO (ALESSANDRIA)
- PAOLUCCI LORENZO (ANCONA)
- FOGLIA FABIO (AREZZO)
- MARTINELLI LUCA (AUDACE CERIGNOLA)
- TELLO MUNOZ ANDRES FELIPE (BENEVENTO)
- SOPRANO MARCO (CASERTANA)
- LADINETTI RICCARDO (CATANIA)
- ADAMO EMANUELE PIO (CESENA)
- VITALE MATTIA (CROTONE)
- LAVERONE LORENZO (FERMANA)
- SPEDALIERI JONATHAN ANDREA (FERMANA)
- BERMAN TAMIR (GIUGLIANO)
- BULEVARDI DANILO (GUBBIO)
- GRECO STEFANO (GUBBIO)
- BELLICH MARCO (JUVE STABIA)
- CITTADINO ANDREA (LATINA)
- GIANI ELIA (LEGNAGO SALUS)
- VAN RANSBEECK KENNETH (LEGNAGO SALUS)
- PESCE SIMONE (LUMEZZANE)
- PANIZZI ERIK (MANTOVA)
- RADAELLI NICOLO (MANTOVA)
- FAZIO PASQUALE DANIEL (MONOPOLI)
- IACCARINO GENNARO (MONOPOLI)
- FREDIANI MARCO (MONTEROSI TUSCIA)
- PARLATI SAMUELE (MONTEROSI TUSCIA)
- VANO MICHELE (MONTEROSI TUSCIA)
- BAGATTI NICCOLO (NOVARA)
- BONACCORSI SAMUELE (NOVARA)
- DI MUNNO ALESSANDRO (NOVARA)
- BIANCU ROBERTO (OLBIA)
- RADREZZA IGOR (PADOVA)
- NOVELLA MATTIA (PICERNO)
- BENEDETTI GIACOMO (PONTEDERA)
- CALVANI GABRIELE (PONTEDERA)
- CATURANO SALVATORE (POTENZA)
- SCHIATTARELLA PASQUALE (POTENZA)
- VERRENGIA BRUNO (POTENZA)
- PARKER SEAN (PRO PATRIA)
- ROLANDO EUGIO MATTIA (RENATE)
- SORRENTINO DANIELE GIOVANN (RENATE)
- BLONDETT EDOARDO (SORRENTO)
- SCALA SALVATORE PIO (SORRENTO)
- IGLIO GIUSEPPE (SPAL)
- PEDA PATRYK (SPAL)
- ENRICI PATRICK (TARANTO)
- GIANNONE LUCA (TURRIS)
- MICELI MIRKO (TURRIS)
- MANZI CLAUDIO (VIRTUS ENTELLA)
- ACCARDI ANDREA (VIRTUS FRANCAVILLA)
- GIOVINCO GIUSEPPE (VIRTUS FRANCAVILLA)
- RISOLO ANDREA (VIRTUS FRANCAVILLA)
- MATTIOLI ALESSANDRO (VIS PESARO)
- SYLLA CHEIKH YOUSSOUP (VIS PESARO)
AMMONIZIONE (I INFR)
- CAVALLO CARLO (ACR MESSINA)
- FUMAGALLI ERMANNO (ACR MESSINA)
- ZUNNO MARCO (ACR MESSINA)
- LONGO SALVATORE (ALBINOLEFFE)
- GIUBILATO LORENZO (ALESSANDRIA)
- NICHETTI MARCO EMILIO (ALESSANDRIA)
- ROSSI ENRICO (ALESSANDRIA)
- BASSO GIANMARCO (ANCONA)
- SPAGNOLI ALBERTO (ANCONA)
- GUCCI NICCOLO (AREZZO)
- LAZZARINI MIRKO (AREZZO)
- ANTONIAZZI MANUEL (ARZIGNANO VALCHIAMPO)
- BERNARDI EDOARDO (ARZIGNANO VALCHIAMPO)
- DAVI FEDERICO (ARZIGNANO VALCHIAMPO)
- ITALENG NGOCK JONATHAN (ATALANTA U23)
- LEONETTI VITO (AUDACE CERIGNOLA)
- TENTARDINI ALBERTO (AUDACE CERIGNOLA)
- MULE ERASMO (AVELLINO)
- FERRANTE JONATHAN ALEXIS (BENEVENTO)
- NUNZIANTE ALESSANDRO (BENEVENTO)
- PINATO MARCO (BENEVENTO)
- LOMBARDI LUCA (BRINDISI)
- MALACCARI NICOLA (BRINDISI)
- SAIO IVAN MARIO (BRINDISI)
- PALMIERI RICCARDO (CARRARESE)
- CURCIO ALESSIO (CASERTANA)
- FRANCESCONI MATTEO (CESENA)
- LOIACONO GIUSEPPE (CROTONE)
- TRIBUZZI ALESSIO (CROTONE)
- GENTILE DAVIDE (FIORENZUOLA)
- ANTONACCI GIANMARCO (FOGGIA)
- BRANCATO ALESSANDRO (FOGGIA)
- MARINO ANDREA (FOGGIA)
- DE SENA CARMINE (GIUGLIANO)
- VOGIATZIS VASILEIOS STEFANOS (GIUGLIANO)
- MERCADANTE MARIO (GUBBIO)
- ROSAIA GIACOMO (GUBBIO)
- UDOH KING (GUBBIO)
- ERRADI BILAL (JUVE STABIA)
- POMPEU DA SILVA RONALDO (L.R. VICENZA)
- ROLFINI ALEX (L.R. VICENZA)
- FELLA GIUSEPPE (LATINA)
- PAGANINI LUCA (LATINA)
- FORTIN MATTIA (LEGNAGO SALUS)
- CHIORRA NICCOLO (LUCCHESE)
- DE MARIA VINCENT (LUCCHESE)
- ILARI CARLO (LUMEZZANE)
- BURRAI SALVATORE (MANTOVA)
- SUAGHER EMANUELE (MANTOVA)
- STARITA ERNESTO (MONOPOLI)
- BOCCIA SALVATORE (NOVARA)
- DONADIO CHRISTIAN (NOVARA)
- MOTOLESE MATTIA (OLBIA)
- FUSI PIETRO (PADOVA)
- LIGUORI MICHAEL (PADOVA)
- CACCAVO LUIGI (PERGOLETTESE)
- CUDRIG NICOLO (PERUGIA)
- SANTORO SIMONE (PERUGIA)
- CIOCCI GIUSEPPE (PESCARA)
- SQUIZZATO NICCOLO (PESCARA)
- ALLEGRETTO ANDREA (PICERNO)
- GALLO ANDREA (PICERNO)
- VITALI PABLO (PICERNO)
- ANGORI SAMUELE (PONTEDERA)
- IANESI SIMONE (PONTEDERA)
- BERTONI LUCA (PRO PATRIA)
- CASTELLI DAVIDE (PRO PATRIA)
- FERRI DAVIDE (PRO PATRIA)
- NICCO GIANLUCA (PRO PATRIA)
- DEL FRATE FEDERICO (PRO SESTO)
- FLORIO MATTIA (PRO SESTO)
- CONTALDO FRANCESCO (PRO VERCELLI)
- PARODI GIULIO (PRO VERCELLI)
- CERNIGOI IACOPO (RIMINI)
- LOMBARDI ALESSANDRO (RIMINI)
- MARCHESI FEDERICO (RIMINI)
- RAGGIO GARIBALDI SILVANO (SESTRI LEVANTE)
- COLLODEL RICCARDO (SPAL)
- BIFULCO ALFREDO (TARANTO)
- HEINZ JONAS (TARANTO)
- GARAU PIER PAOLO (TORRES)
- FERRI LUCA (TRENTO)
- ESEMPIO STEFANO (TURRIS)
- FORESTA ANGELO (VIS PESARO)
- ZAGNONI DAVIDE (VIS PESARO)
Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall’art. 71 C.G.S.
Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:
– addebito su conto campionato;
– assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
– bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000
Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.