FIRENZE – Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 2 e 3 Ottobre 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano.
GARE DEL 29 e 30 SETTEMBRE e 1e 2 OTTOBRE 2023
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della sesta giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società ACR MESSINA, CESENA, CROTONE, FERMANA, FOGGIA, JUVE STABIA, L.R. VICENZA, LATINA, MONOPOLI, OLBIA, POTENZA, PERUGIA, PESCARA, RECANATESE, RIMINI, TRIESTINA, VIRTUS FRANCAVILLA e VIS PESARO hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.
AMMENDA € 2.000,00
FOGGIA
A) per avere i suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Nord “Franco Mancini” al 4° minuto del primo tempo, intonato per tre volte, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, direttamente o indirettamente, hanno comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 5° minuto del primo tempo, alcune pietre verso il Settore Ospiti, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed, r. c.c., integrazione r. c.c.).
AMMENDA € 1.600,00
TRIESTINA
A) per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di 4 minuti, in quanto non si presentavano con il corretto equipaggiamento all’ingresso in campo, attardandosi per regolarizzarlo;
B) per avere alcuni dei suoi sostenitori presenti nel Settore Gradinata B, C e D intonato, al 27° minuto del primo tempo e al 22° minuto del secondo tempo, cori oltraggiosi nei confronti delle Istituzioni dello Stato;
C) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Gradinata B, C e D, al momento dell’ingresso in campo delle squadre, al 12°, 21° e 45° minuto del primo tempo, e al 7° minuto del secondo tempo intonato cori offensivi e insultanti nei confronti di un Calciatore della Squadra avversaria;
D) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore Gradinata B, C e D, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato:
1. al 5° minuto del secondo tempo, quattro bicchieri di plastica sul recinto di gioco contenenti liquido che andavano ad attingere sulla testa e sulla parte posteriore del dorso un Commissario di Campo;
2. nel corso della gara sei bicchieri di plastica sul recinto di gioco contenenti liquido;
3. al 69° minuto della gara una pallina pressata con carta stagnola nel recinto di gioco in direzione della panchina occupata dai tesserati della squadra avversaria.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. arbitrale, r. proc. fed, r. c.c.).
AMMENDA € 1.000,00
GIUGLIANO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:
1. nell’aver lanciato, al 95° minuto della gara, un oggetto metallico sul terreno di gioco, senza conseguenze;
2. divelto un pannello di materiale plastico posto nel Settore Tribuna Ospiti loro riservato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che la società disputata la gara in trasferta (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
TURRIS per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 4° e 5° minuto del primo tempo, due petardi e due fumogeni verso il Settore Curva Nord occupato dai tifosi del Foggia, così provocando la reazione dei tifosi avversari.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che la società disputata la gara in trasferta e i modelli organizzativi ex art 29 C.G.S. (r. proc. fed, r. c.c., integrazione r. c.c.).
AMMENDA € 800,00
CROTONE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, dal Settore Curva Nord, al 2° minuto del primo tempo ed al 12° minuto del secondo tempo, nel recinto di gioco nell’area tra la linea di fondo e i tabelloni pubblicitari due petardi, provocando la bruciatura del manto erboso. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto alla bruciatura del manto erboso, che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi ex art 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
PADOVA
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Ferrovia, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, durante l’ingresso delle squadre in campo, due petardi nel recinto di gioco e al 10° minuto del primo tempo, tre bottigliette vuote, senza conseguenze;
B) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord all’ 11° minuto del primo tempo, intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell’Ordine. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la società disputata la gara in trasferta (r. proc. fed, r. c.c.).
PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato all’ 11° minuto del primo tempo e al 56° minuto della gara, due petardi nel recinto di gioco, al 15° minuto del primo tempo e al 77° minuto della gara, due fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose, considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r.c.c.).
AMMENDA € 500,00
CASERTANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore Tribuna Inferiore G, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 19° minuto del primo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed, r. c.c.).
POTENZA per avere una persona non identificata, fatto accesso, subito dopo il fischio finale della gara, nel recinto di gioco e, con fare minaccioso, pronunciato frasi non comprensibili all’indirizzo dei calciatori della società Monterosi Tuscia. Venendo successivamente fermato e, quindi, allontanato dai dirigenti della società Potenza. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutati le modalità complessive dei fatti, considerati i modelli organizzativi adottati e l’intervento fattivo dei dirigenti della Società Potenza (r. arbitrale, proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 400,00
MONOPOLI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore Ferrovia Ospiti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 38° minuto della gara, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che la società disputata la gara in trasferta e i modelli organizzativi ex art 29 C.G.S. (r. proc. fed, r. c.c).
VIS PESARO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato all’ 11°minuto del secondo tempo, un bicchiere vuoto all’interno del recinto di gioco verso un giocatore avversario che stava uscendo dal campo dopo l’intervento dei sanitari. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose, considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r.c.c.).
AMMENDA € 200,00
JUVE STABIA per avere i suoi sostenitori acceso, prima dell’inizio della gara, alcuni fumogeni all’interno del proprio Settore determinando, con tale condotta, un ritardo di circa due minuti nell’avvio della gara, in attesa che tornasse una corretta visibilità. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive, considerato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto al ritardo nell’avvio della gara e i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S (supplemento r. arbitrale, r. c.c.).
TORRES per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, al 40° minuto del primo tempo, intonato un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine, ripetuto per tre volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la società disputata la gara in trasferta (r. proc. fed).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 11 OTTOBRE 2023 ED € 500,00 DI AMMENDA
DIRIGENTI NON ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 19 OTTOBRE 2023
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 17 OTTOBRE 2023
AMMENDA € 500,00
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED AMMONIZIONE (II INFR)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
ALLENATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (III INFR)
AMMONIZIONE (II INFR)
AMMONIZIONE (I INFR)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE ED AMMONIZIONE (II INFR)
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
AMMONIZIONE (III INFR)
AMMONIZIONE (II INFR)
AMMONIZIONE (I INFR)
Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall’art. 71 C.G.S.
Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:
– addebito su conto campionato;
– assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
– bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000
Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.
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