FIRENZE – Il Giudice Sportivo Sostituto Avv. Cosimo Taiuti, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 1 Febbraio 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano.
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della sesta giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società ALESSANDRIA, GUBBIO, LUCCHESE e REGGIANA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, o al di fuori degli spalti, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;
– ovvero hanno intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità, anche in considerazione della loro dimensione, contenuto o percepibilità;
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.
AMMENDA
€ 250 CARRARESE perché propri tesserati danneggiavano la porta d’ingresso dello spogliatoio loro riservato. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica, obbligo risarcimento danno se richiesto).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI
ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 6 FEBBRAIO 2023
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E EURO 500 DI AMMENDA
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
CASTORANI MANUELE (SIENA) per grave fallo di gioco nei confronti di un calciatore avversario mettendone a rischio l’incolumità fisica.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (XIV INFR)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
AMMONIZIONE (XI INFR)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
AMMONIZIONE (VII INFR)
AMMONIZIONE (VI INFR)
AMMONIZIONE (III INFR)
AMMONIZIONE (II INFR)
AMMONIZIONE (I INFR)
Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall’art. 71 C.G.S.
Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:
– addebito su conto campionato;
– assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
– bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000
Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.
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