FIRENZE – Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 6 e 7 Febbraio 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano. In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della settima giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società AVELLINO, CESENA, FOGGIA, GUBBIO, FIDELIS ANDRIA, LECCO, TRENTO e TRIESTINA e hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
– ovvero hanno intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità, anche in considerazione della loro dimensione, contenuto o percepibilità;
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.
GARA VIRTUS FRANCAVILLA – GIUGLIANO DEL 5.02.2023
Il Giudice Sportivo,
con riferimento alla gara in oggetto, riservato ogni provvedimento in ordine al comportamento tenuto dai tifosi delle due società, fatta eccezione per le decisioni già adottate nel presente Comunicato, chiede alla Procura Federale di effettuare i seguenti approfondimenti:
– accerti, ove possibile, i motivi dell’esposizione nel Settore Ospiti di uno striscione riconducibile ad un’altra tifoseria, con la conseguente, eventuale, presenza di tifosi di altre Società nel predetto Settore;
– accerti, nel modo più puntuale possibile, i comportamenti rispettivamente tenuti dalle due tifoserie, o comunque da eventuali tifoserie di altre Società, anche sotto il profilo cronologico;
– individui il Settore nel quale assistono alle gare i tifosi della Società ospitata presenti alla gara in questione nel Settore dal quale sono stati lanciati i due seggiolini e le aste delle bandiere;
– accerti e riferisca quanto altro utile ai fini del decidere.
AMMENDA
€ 3000 CATANZARO per avere i suoi sostenitori (numero 10 su 1283 unità), posizionati nel Settore Distinti, intonato, più volte, alla fine del primo tempo, mentre le Squadre rientravano negli spogliatoi, un coro espressione di discriminazione comportante, direttamente o indirettamente offesa, denigrazione e insulto per motivi di razza, di religione, di nazionalità e di origine etnica nei confronti di un calciatore della Squadra avversaria, cori privi del requisito della dimensione previsto dall’art. 28 C.G.S.. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed., r.c.c.).
€ 2000 CROTONE
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, all’interno del recinto di gioco, un fumogeno, senza conseguenze;
B) per avere i suoi sostenitori posizionati nel Settore Ospiti intonato, dall’11° minuto del primo tempo, per circa tre minuti, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel C.U. 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto e comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante ai sensi dell’art. 28 C.G.S;
C) per avere i suoi sostenitori posizionati nel Settore Ospiti, al 44° minuto del secondo tempo, intonato cori oltraggiosi nei confronti dei tifosi della Squadra avversaria. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose a seguito del lancio di cui al capo A), che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r.c.c.).
€ 1000 RIMINI
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver fatto esplodere, al 29° minuto del primo tempo, un petardo di media intensità nel recinto di gioco, precisamente sulla pista d’atletica;
B) per avere i suoi sostenitori posizionati nella Curva Est intonato cori oltraggiosi: 1. al 9° minuto, ripetuto nove volte, nei confronti dei tifosi della Squadra avversaria; 2. al 48° minuto, ripetuto tre volte, nei confronti di un calciatore della Squadra avversaria che si trovava a terra dopo essersi infortunato in uno scontro di gioco. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose a seguito dell’esplosione di cui al capo A) e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
€ 800 L.R. VICENZA
A) per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato i servizi igienici loro riservati;
B) per avere, al termine del primo tempo, una persona non identificata ma riconducibile alla Società, fatto accesso negli spogliatoi a questa riservati e sbattuto con violenza la porta di ingresso dello stesso, causando la rottura di un vetro della finestra. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r.c.c., supplemento r.c.c., – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
€ 800 OLBIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore Distinti Ospiti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato all’interno del recinto di gioco:
1 – al 54° minuto circa, un bicchiere di plastica semipieno e il contenuto di due bottigliette di acqua in direzione dei raccattapalle, senza conseguenze;
2 – al 79° minuto circa, una bottiglietta semipiena e un bicchiere di plastica contenente liquido, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
€ 500 GIUGLIANO per avere i suoi sostenitori posizionati nel Settore loro riservato, intonato, al 26° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine, ripetuto per tre volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. c.c.).
€ 300 CARRARESE per avere alcuni dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore di Gradinata (circa cento su settecento), intonato al 22° minuto del primo tempo, per quattro volte, cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell’Ordine. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati exart. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
€ 300 FOGGIA per avere i suoi sostenitori, posizionati in Curva Nord, al 47° minuto del secondo tempo, per quattro volte, intonato cori oltraggiosi nei confronti dell’Arbitro. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S. valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
€ 300 LECCO per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato un seggiolino posto all’interno della Tribuna del Settore Ospiti. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c. – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
€ 200 POTENZA per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato due seggiolini posti nel Settore loro riservato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica – obbligo di risarcimento danni se richiesto).
€ 200 REGGIANA per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato due seggiolini all’interno del Settore Ospiti. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r.c.c., documentazione fotografica – obbligo di risarcimento danni se richiesto).
€ 200 TRIESTINA per avere circa settecento sostenitori, dei circa ottocento presenti nella Curva Furlan, intonato cori oltraggiosi nei confronti di Istituzioni dello Stato, al 3° minuto del primo tempo e al 70° minuto del secondo tempo, per due volte in entrambe le occasioni.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (referto arbitrale, r. proc. fed.).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 24 FEBBRAIO 2023 EEURO 500 DI AMMENDA
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 14 FEBBRAIO 2023 E EURO 500 DI AMMENDA
DIRIGENTI NON ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 21 FEBBRAIO 2023 VINCENZO GRECO (PICERNO)
A) per avere, nell’intervallo tra il primo e secondo tempo, fatto accesso nella Zona 1, nonostante non fosse inserito in distinta, ed essersi ivi trattenuto rivolgendo, prima ad un calciatore avversario e poi ad un addetto magazziniere della Società avversaria, frasi irriguardose;
B) per avere, a fine gara, mentre le squadre rientravano negli spogliatoi, nuovamente fatto accesso nella predetta zona. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r.c.c.).
AMMONIZIONE (I INFR)
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E EURO 500 DI AMMENDA
PORCU SERGIO (VIRTUS ENTELLA) per avere, al 28° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un tesserato della Squadra avversaria, in quanto si alzava dalla panchina proferendo parole irrispettose nei suoi confronti. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
ALLENATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (VI INFR)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
AMMONIZIONE (III INFR)
AMMONIZIONE (II INFR)
AMMONIZIONE (I INFR)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E EURO 500 DI AMMENDA
ROCCHI MARCO (MONTEROSI TUSCIA) per avere, al 27° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Assistente Arbitrale n. 1 in quanto, a seguito della segnatura di una rete da parte della Squadra avversaria, si alzava dalla panchina aggiuntiva pronunciando frasi irrispettose nei suoi confronti per dissentire verso una decisione dell’assistente medesimo. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (X INFR)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (XIII INFR)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
AMMONIZIONE (XI INFR)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
AMMONIZIONE (VII INFR)
AMMONIZIONE (VI INFR)
AMMONIZIONE (III INFR)
AMMONIZIONE (II INFR)
AMMONIZIONE (I INFR)
Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall’art. 71 C.G.S. Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:
– addebito su conto campionato;
– assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
– bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000
Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.
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